Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 231/1988

Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Pubblicato: 28/06/1988 In vigore dal: 24/05/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 231

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 231/1988 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 231 ## Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 , concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 , per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, indicata nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la direttiva CEE n. 64/432 che stabilisce le condizioni sanitarie cui devono soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397 , concernente norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea, che attua tra l'altro la direttiva CEE n. 64/432 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728 , di attuazione della direttiva CEE n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Considerato che in data 9 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183 , che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco B, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Dopo l' art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397 , è inserito il seguente: "Art. 17- bis. - Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanità, con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri: a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia già stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie; b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si è verificata la malattia, qualora la stessa non si è riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti. Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, tiene conto: a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione; b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici; c) della incidenza della diffusione della malattia; d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione; e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone". AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ivi indicata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'articolo 1: La legge 30 aprile 1976, n. 397 , reca: "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea".

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