Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 2374/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, in comune di Stigliano (Matera).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2374
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2374/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2374
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Marchese
Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese
Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, in comune di
Stigliano (Matera).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione, speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo, e Zamparella Anna fu Antonio, rispettivamente per lire 10.962,21, L. 11.743,79, L. 2.205,45) e L. 497,01, in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera); Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo, e Zamparella Anna, fu Antonio, rispettivamente per lire 10.962,21, L. 11.743,79, L. 2.205,45 e L. 497,01, in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricaenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 161.00,91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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