Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 2378/1963

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 25/03/1964 In vigore dal: 31/12/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2378

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2378/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2378 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Ricerca operativa". Art. 46, relativo all'Istituto di statistica è abrogato e sostituito dal seguente: "L'Istituto di statistica, per le materie di Statistica, Statistica economica, Statistica giudiziaria, Statistica sociale, Statistica sanitaria, Demografia e sociologia, funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario". L'art. 48, relativo agli istituti della Facoltà di economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 48. - Alla Facoltà, di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti: 1) Istituto di diritto - per tutti gli insegnamenti giuridici della Facoltà per il corso di laurea di diploma in Statistica. 2) Istituto di Economia - per gli insegnamenti di Economia politica e di Scienze delle finanze e diritto finanziario. 3) Istituto di Geografia economica - per gli insegnamenti di Geografia, economica, di Geografia politica ed economia dei trasporti. 4) Istituto di Lingue - per tutti gli insegnamenti di Lingue impartiti nella Facoltà. 5) Istituto di Matematica finanziaria - per gli insegnamenti di Matematica generale, di Matematica finanziaria, di Elementi di matematica. 6) Istituto di Merceologia per gli insegnamenti di Merceologia e delle ulteriori discipline che possono essere istituite a carattere tecnico-chimico. 7) Istituto di Politica economica - per gli insegnamenti di Economia e politica agraria, di Politica economica e finanziaria, Economia e finanza delle imprese di assicurazione. 8) Istituto di Ragioneria pubblica e privata - per gli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata, Contabilità nazionale, Ragioneria pubblica. 9) Istituto di Statistica - per gli insegnamenti di Statistica, Statistica economica, Statistica sociale, Statistica giudiziaria, Statistica sanitaria, Demografia, Sociologia. 10) Istituto di Storia economica e sociale - per gli insegnamenti di Storia economica di storia delle dottrine economiche, Storia delle esplorazioni geografiche. 11) Istituto di Tecnica economica - per gli insegnamenti di Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale, Organizzazione aziendale, Ricerca operativa. Dopo l'articolo 48, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla regolamentazione degli istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio. Art. 49. - La direzione degli istituti di cui all'articolo precedente spetta: al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento del Diritto commerciale per l'Istituto di Diritto; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento dell'Economia politica per l'Istituto di Economia; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Geografia economica per l'Istituto di Geografia economica; al professore di ruolo di Lingue che sarà designato dal Consiglio di Facoltà per l'Istituto di Lingue; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Matematica finanziaria per l'Istituto di Matematica finanziaria; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Merceologia per l'Istituto di Merceologia; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Politica economica e finanziaria per l'Istituto di Politica economica; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Ragioneria generale e applicata per l'Istituto di Ragioneria pubblica e privata; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Statistica per l'Istituto di Statistica; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Storia economica per l'Istituto di Storia economica e sociale; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Tecnica commerciale e industriale per l'Istituto di Tecnica economica. I professori di ruolo s'intendono riferiti ai corsi per laurea. Nel caso di sdoppiamento di corsi, la direzione spetta al professore che 6 più anziano per appartenenza al Consiglio di Facoltà. In mancanza di professore di ruolo la direzione sarà tenuta dal professore che sarà designato dal Consiglio di Facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 50. - VILLA

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