Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 2455/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, in comune di Venosa (Potenza).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2455
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2455/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2455
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa'
anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in
Napoli, in comune di Venosa (Potenza).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza); Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetto piano particolareggiato di espropriazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , su terreni formanti oggetto di altro piano di espropriazione redatto nei confronti della Società medesima; Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società anonima vendite acquisti mobiliari ed immobiliari, con sede in Napoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 127.33.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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