Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 2509/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo del= l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tamborrino-Frisari Maria di Vincenzo, maritata Cezzi, in comune di Torchiarolo (Brindisi).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2509
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2509/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2509
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo del=
l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -
Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta'
di Tamborrino-Frisari Maria di Vincenzo, maritata Cezzi, in comune di
Torchiarolo (Brindisi).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 811, 18 maggio 1951 n. 333, 2 aprile 1953 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1954, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tamborrino-Frisari Maria di Vincenzo maritata Cezzi, per i terreni ricadenti nel comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi); Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla Fase degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 811 , dal Ministero della ag ricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1959, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Tamborrino-Frisari Maria di Vincenzo, maritata Cezzi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torchiarolo (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 7.39.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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