Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 253/1967

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 12/05/1967 In vigore dal: 13/03/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 253

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 253/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 253 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi. detta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica Art. 471. - È istituita la Scuola di specializzazione in Medicina ed igiene scolastica. Sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 472. - Alla Scuola possono iscriversi, per ogni anno accademico, al massimo 30 allievi. La Scuola ha la durata di due anni. Art. 473. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Igiene generale; Legislazione scolastica; Igiene ed edilizia scolastica I corso (biennale); Auxologia normale e patologica I corso (biennale); Diagnostica e profilassi delle malattie I corso (biennale); Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie dell'età scolare I corso (biennale); Le malattie genetiche e metaboliche; Neuropsichiatria e psicologia dell'età scolare I corso (biennale); Diagnostica radiologica; Educazione fisica e ginnastica medica. 2° Anno: Igiene ed edilizia scolastica II corso (biennale); Auxologia normale e patologica II corso (biennale); Diagnostica e profilassi delle malattie infettive II corso (biennale); Patologia, diagnostica e clinica delle principali malattie infettive dell'età scolare II corso (biennale); Neuropsichiatria e psicologia dell'età scolare II corso (biennale); Ortopedia; Dermatologia; Oculistica; Odontoiatria; Quadri clinici della tubercolosi nell'età scolare. Art. 474. - La direzione della Scuola sarà tenuta, a bienni alterni, dal titolare della cattedra di Clinica pediatrica e successivamente dal titolare della cattedra di Igiene. Art. 475. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e tirocini pratici, è obbligatoria. Esercitazioni e tirocinii pratici si svolgeranno presso la clinica pediatrica e l'istituto di igiene e, a discrezione dei direttori della Scuola, presso i centri sanitari del comune di Napoli e della Provincia. Art. 476. - Gli iscritti alla fine del primo anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative ai corsi di tale anno. Alla fine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative al secondo corso per essere ammessi all'esame di diploma che verrà rilasciato previa discussione di una tesi. Art. 477. - L'abbreviazione di un anno di corso, tuttavia con l'obbligo di frequenza e di esami, è concessa agli studiosi già specializzati in Pediatria o in Igiene su proposta del direttore in carica in quel biennio e dietro decisione della Facoltà. Art. 478. - Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 2. - GRECO

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