Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 258/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 07/06/1969 In vigore dal: 31/03/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 258

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 258/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 258 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 46, relativo alle norme di propedeuticità di esami per il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è soppresso. Art. 57. - All'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di magistero, è aggiunto il seguente: "Istituto di filosofia e storia della filosofia". Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è incluso quello di "Istituzioni di matematiche". Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: 28) Acarologia (semestrale); 29) Micologia (semestrale); 30) Batteriologia fitopatologica (semestrale); 31) Patologia vegetale forestale (annuale); 32) Patologia delle piante ortive (semestrale); 33) Sociologia rurale (annuale); 34) Storia dell'agricoltura (semestrale); 35) Enzimologia (annuale); 36) Ecologia agraria (annuale); 37) Orticoltura (annuale); 38) Floricoltura (annuale); 39) Foraggicoltura (semestrale); 40) Tecnica vivaistica (annuale); 41) Immunogenetica (semestrale); 42) Fisioclimatologia animale (semestrale); 43) Fisiologia e tecnica della riproduzione animale (annuale); 44) Tecnica mangimistica (annuale); 45) Avicoltura (annuale); 46) Coniglicoltura (semestrale); 47) Tecnica della meccanizzazione agricola (annuale); 48) Tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale); 49) Parassitologia animale dei vegetali (annuale). Art. 1 Art. 113. - relativo all'elenco dei corsi di laurea che comprende la facoltà di ingegneria è modificato nel senso che è aggiunto il corso di laurea in "Ingegneria meccanica". Art. 114. - Le parole "comune ai due corsi di laurea" sono sostituite dalle seguenti "comune ai tre corsi di laurea". Art. 115. - All'elenco degli insegnamenti impartiti per il secondo anno del biennio propedeutico per gli studi in ingegneria viene aggiunto il seguente: 10) Chimica applicata (insegnamento aggiunto per l'ingegneria meccanica il cui esame non va considerato ai fini dello sbarramento). Art. 116, relativo alle propedeuticità di alcuni esami del biennio e l'iscrizione al triennio di applicazione dopo il numero 4 è aggiunta la seguente nuova norma: 5) l'esame di chimica deve precedere quello di chimica applicata. Al terzo comma del predetto articolo le parole "... stabilite nell'articolo precedente" sono soppresse. Dopo l'articolo 122 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in ingegneria meccanica. TRIENNIO DI INGEGNERIA MECCANICA Art. 123. - Gli insegnamenti del triennio (3°, 4°, 5° anno) si distinguono in: A) Obbligatori sul piano nazionale: 1) Scienza delle costruzioni; 2) Meccanica applicata alle macchine; 3) Idraulica; 4) Fisica tecnica; 5) Elettrotecnica; 6) Macchine; 7) Costruzioni di macchine; 8) Impianti meccanici; 9) Tecnologia meccanica; 10) Chimica applicata (anticipato al biennio propedeutico). B) Obbligatori sul piano della facoltà: 11) Teoria e metodologia delle tecniche operative; 12) Tecnologia dei materiali; 13) Gasdinamica e principi di aerotecnica (semestrale); 14) Economia industriale ed organizzazione aziendale; 15) Complementi di macchine; 16) Complementi di costruzioni di macchine; 17) Tecnica delle costruzioni industriali; 18) Misure e norme di collaudo (semestrale). C) Gruppi di materie a scelta dello studente: Indirizzo generale: 19) Tecnica ed economia dei trasporti; 20) Termotecnica applicata; 21) Macchine per l'agricoltura e i cantieri. Indirizzo organizzativo: 19) Processi di lavorazioni meccaniche; 20) Servomeccanismi ed automazione; 21) Tecnica della produzione industriale. Art. 124. - Agli effetti della successione dei relativi esami nel triennio e di applicazione occorre osservare le precedenze seguenti: per tecnologia dei materiali è propedeutico l'esame di chimica applicata; per macchine sono propedeutici gli esami di meccanica applicata alle macchine e fisica tecnica; per costruzioni di macchine sono propedeutici gli esami di scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine e tecnologia dei materiali; per tecnologia meccanica è propedeutico l'esame di tecnologia dei materiali; per tecnica delle costruzioni industriali è propedeutico l'esame di scienza delle costruzioni; per gasdinamica e principi di aerotecnica sono propedeutici gli esami di idraulica e fisica tecnica; per complementi di macchine è propedeutico l'esame di macchine; per misure e norme di collaudo sono propedeutici gli esami di elettrotecnica, macchine e costruzioni di macchine; per complementi di costruzioni e di macchine è propedeutico l'esame di costruzioni di macchine; per impianti meccanici sono propedeutici gli esami di meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica, elettrotecnica, tecnologia meccanica; per tecnica ed economia dei trasporti sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e teoria e metodologia delle tecniche operative; per termotecnica applicata sono propedeutici gli esami di fisica tecnica e teoria e metodologia delle tecniche operative; per macchine per l'agricoltura e i cantieri sono propedeutici gli esami di teoria e metodologia delle tecniche operative, macchine e costruzioni di macchine per processi di lavorazioni meccaniche sono propedeutici gli esami di teoria e metodologia delle tecniche operative, tecnologia meccanica ed economia industriale ed organizzazione aziendale; per servomeccanismi ed automazione sono propedeutici gli esami di idraulica, elettrotecnica, teoria e metodologia delle tecniche operative e macchine; per tecnica della produzione industriale sono propedeutici gli esami di teoria e metodologia delle tecniche operative ed economia industriale ed organizzazione aziendale. Art. 125. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami nelle materie obbligatorie e nelle tre dell'indirizzo prescelto. L'esame di laurea consisterà nella discussione di un elaborato di progetto presentato come tesi. Art. 126. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti: 12) istituto di tecnologie; 13) istituto di costruzioni di macchine; 14) istituto di matematica applicata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 1. - GRECO

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