Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 262/1997
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 262
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 262/1997
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 262
## Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 , recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modificazioni al citato regolamento; Udito il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1 Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 , è modificato come segue. 2. All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all' articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia". 3. All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.". 4. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente: "Art. 41-bis (Buoni pasto ). - 1. Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell' articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , può, su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1 luglio 1997. 2. Con propria determinazione, il Garante può estendere, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in conformità alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 109 , foglio n. 5 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 17 della legge n. 400 /1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e dall' art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il testo dell' art. 6, comma 8, della legge n. 223/1990 . (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), è il seguente: "8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso". - Il D.P.R. n. 231/1991 approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. - Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 231/1991 , così come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 5 (Funzioni del segretario generale). - 1. Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive: esplica l'attività rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unità organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali. 2. Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonchè di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze. 2-bis. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all' art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia". - Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 231/1991 , così come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 6 (Deleghe al segretario generale). - 1. Il Garante può delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonchè la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali. 2. Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini è tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante. 2-bis. - Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.".
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