Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 266/1987
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 266/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266
## Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo
1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1987 (registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1987 , atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 , concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-1987 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , raggiunta in data 7 gennaio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 2 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti e l'Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987, ai sensi dell' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , concernente l'approvazione della nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , per il triennio 1985-1987; Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'ipotesi di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo accordo sottoscritto in data 26 marzo 1987 a seguito dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987, si applicano al personale di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. NOTE Nota all'art. 1, comma 2. Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , è il seguente: "Art. 2. (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
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