Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 270/1962

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 29/05/1962 In vigore dal: 14/03/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 270

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 270/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 270 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto dei Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ; Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 39 e 40, relativi al corso di studi per la laurea in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 39. - La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni. Per l'ammissione vale quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. Vi sono tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo. Art. 40. - Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti: 1) Fisica generale I; 2) Analisi matematica I; 3) Geometria I; 4) Esperimentazione di fisica (biennale); 5) Fisica generale II; 6) Analisi matematica II; 7) Meccanica razionale; 8) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici). Alla fine del primo biennio sarà richiesta, la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica. I corsi di Analisi matematica e Fisica generale sono costituiti da due parti annuali distinte, una propedeutica all'altra, con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo. Il corso di Meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, ed in comune con gli allievi matematici. I corsi 1), 2), 3), 5), 6), 7), sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. I corsi 4), 8), consistono di esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio, e comportano un esame finale. Art. 41. - Gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il secondo biennio, sono i seguenti: a) indirizzo didattico: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Metodi matematici per la fisica; 4) Istituzioni di fisica matematica; 5) Complementi di fisica generale (I); 6) Complementi di fisica generale (II) 7) Preparazione di esperienze didattiche (I); 8) Preparazione di esperienze didattiche (II); 9) Corso a scelta. b) indirizzo applicativo: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Metodi matematici per la fisica; 4) Laboratorio di fisica I; 5) Laboratorio di fisica II; 6) Corso a scelta 7) Corso a scelta; 8) Corso a scelta; 9) Corso a scelta c) indirizzo generale: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Metodi matematici per la fisica; 4) Corso a scelta di matematiche superiori; 5) Laboratorio di fisica I; 6) Laboratorio di fisica II; 7) Fisica teorica; 8) Fisica superiore; 9) Corso a scelta. Qualora l'insegnamento di "Metodi matematici per la fisica", comune ai tre indirizzi, non venga effettivamente impartito, ma venga impartito quello di "Istituzioni di analisi superiore", questo sostituisce il primo a tutti gli effetti. I corsi a5, a6, a7, a8, /b5, b6, /c5, c6, comportano un unico esame biennale, i rimanenti corsi un esame finale. Per i corsi a scelta serve la tabella A dei corsi complementari. Poichè non tutti i corsi di cui alla tabella A potranno venire, effettivamente impartiti tutti gli anni, un manifesto annuale della Facoltà, indicherò quali di detti corsi potranno venire effettivamente scelti ciascun anno, e consiglierà particolari "curricula" per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo. Degli insegnamenti complementari di cui alla tabella A sono segnati con asterisco quelli di indirizzo matematico. TABELLA A Elenco dei corsi complementari Acustica; * Algebra; * Analisi superiore; Astrofisica; Astronomia; * Calcolo delle probabilità e statistica; * Calcoli numerici e grafici; Chimica fisica; Cibernetica e teoria della informazione; Conduzione elettrica nei gas; Complementi fisica generale; Elettrologia; Elettronica; Elettrotecnica; Fisica dei reattori; Fisica dei neutroni; Fisica dello stato solido; Fisica delle particelle elementari; * Fisica matematica; Fisica nucleare; Fisica superiore; Fisica tecnica; Fisica teorica; Fisica terrestre (geofisica) * Geometria differenziale; * Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di fisica nucleare: * Istituzioni di geometria superiore; * Istituzioni di fisica matematica; * Matematiche complementari; * Matematiche superiori; Meccanica statistica; * Meccanica superiore; Mineralogia; Misure elettriche; Ottica ed ottica elettronica; Onde elettromagnetiche; Radioastronomia; Radioattività; Spettroscopia; Storia della fisica; Teoria dei campi; * Teoria delle funzioni; Teoria delle macchine calcolatrici; Termodinamica; Relatività. Art. 42. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei diciasette insegnamenti di cui agli articoli precedenti. In deroga all'attuale art. 7 di questo statuto, l'esame di laurea in Fisica è costituito: a) una prova orale di cultura; b) una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale; c) esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica su due proposte. Art. 43. - Potranno iscriversi al secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II. L'esame di Fisica generale II può essere sostenuto solo dopo avere superato l'esame di Fisica generale I ed Analisi matematica I. Art. 44. - La Facoltà deciderà caso per caso quali abbreviazioni di corso possano essere eventualmente concesse a studenti o laureati provenienti da altre Facoltà ed Istituti superiori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1962 GRONCHI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 57. - VILLA

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