Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 2739/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di
proprieta' di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni,
Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majreri Oretta in
Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, in comune di Tuscania
(Viterbo).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2739
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2739/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2739
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di
proprieta' di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni,
Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majreri Oretta in
Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, in comune di Tuscania
(Viterbo).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majneri Oretta in Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo); Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2429 , della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ; Considerato che le sunnominate non sono state ammesse al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceriana-Majneri Maria Giuliana in Senni, Ceriana-Majneri Vittoria in Cavriati e Ceriana-Majneri Oretta in Vimercati-Sanseverino, sorelle, di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 134.15.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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