Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 289/1997
Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 289/1997
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289
## Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo,
produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro
distruzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496 , con la quale si è autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 ; Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 8 della citata legge 4 aprile 1997, n. 93 ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496 , come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 , per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "legge" la legge 18 novembre 1995, n. 496 , come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 ; b) per "convenzione" la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993; c) per "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW); d) per "annesso" l'annesso sulle verifiche alla convenzione; e) per "tabelle 1, 2 e 3" le tabelle contenute nell'"annesso sui composti chimici" alla convenzione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 18 novembre 1995, n. 496 , ha autorizzato la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. - Il testo dell' art. 8 della legge 4 aprile 1997, n. 93 , è il seguente: "Art. 8. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dela Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla prosente legge". - L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato.
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