Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 294/1953
Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 294
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 294/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 294
## Modificazione all'art. 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle
privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 , e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1060 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, quali risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1060 , sono sostituiti dai seguenti commi: "L'Amministrazione potrà, nei limiti delle disponibilità di bilancio: sussidiare asili infantili, scuole elementari e forme di attività assistenziali promosse dall'Amministrazione stessa per i figli del dipendente personale salariato; sostenere, in località saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte; concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato con rapporto di lavoro continuativo, in servizio presso gli opifici, stabilimenti e depositi, è obbligato a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro. Detto concorso è però limitato agli opifici, stabilimenti e depositi il cui personale dimori in gran maggioranza in comuni non collegati, con quello in cui hanno sede i medesimi, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici, stabilimenti e depositi che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della grande maggioranza del personale. La misura del concorso è stabilita dall'Amministrazione centrale ed è rapportata alla spesa giornaliera che il salariato è costretto a sostenere. Essa peraltro non può essere corrisposta - per ciascun operaio per il quale sia stato riconosciuto giustificato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a km. per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada in dislivello. Il concorso nella spesa è comunque limitato ad un percorso massimo di km. 10 per le saline e km. 6 per gli altri organi periferici. L'Amministrazione, quando sussistano particolari ragioni di servizio, ha altresì la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di privati appaltatori, al trasporto del personale salariato in servizio - con rapporto di lavoro continuativo - negli opifici, stabilimenti e depositi trovantisi nelle condizioni previste nel secondo comma del presente articolo. In tal caso non si fa luogo alla erogazione del concorso nelle spese di trasporto previsto dal 1° comma del presente articolo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1953 Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 53. - PALLA
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