Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 294/1997

Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.

Pubblicato: 10/09/1997 In vigore dal: 16/07/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 294

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 294/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 294 ## Regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57 ; Visto il parere espresso nella seduta del 13 febbraio 1995 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , e successive modificazioni; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Scuola di restauro 1. La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57 , ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento. 2. La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono più avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio. 3. La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell' articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57 , è riservata alla Scuola. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 20 gennaio 1992, n. 57 , reca: "Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della citata legge 20 gennaio 1992, n. 57 , è il seguente: "Il Ministro per i beni culturali e ambientali può stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate".

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