Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 296/1988
Sostituzione del secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, in materia di variazione delle circoscrizioni dei comuni nella regione TrentinoAlto Adige.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 296
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 296/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 296
## Sostituzione del secondo comma dell'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, in
materia di variazione delle circoscrizioni dei comuni nella
regione TrentinoAlto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1973, n. 49, è sostituito dal seguente: "Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988 Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 17 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 è il seguente: "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 31 del D P.R. n. 49/1973, quale risulta dalla modifica apportata dal presente decreto, è il seguente: "Art. 31. - Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione. Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune. Non si fa luogo a referendum quando il consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi. Può ugualmente prescindersi dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune".
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