Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 298/1956
Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956, n. 298
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 298/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956, n. 298
## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1327, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858, 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082; 13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, n. 1785; e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451 ; 31 ottobre 1950, n. 1293 ; 11 maggio 1951, n. 633 ; 23 gennaio 1952, n. 66 ; 25 giugno 1953, n. 753 ; 30 luglio 1953, n. 758 ; 25 agosto 1953, nn. 857 e 992; 14 settembre 1954 , n. 1198; 11 aprile 1955 , n. 621; 31 agosto 1955 , n. 896, e 25 settembre 1955 , n. 958 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 86. - All'elenco delle scuole di specializzazione e di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica. Dopo l'art. 127 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica. Scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica Art. 1 Art. 128. - È istituita, presso l'Istituto di anatomia ed istologia patologica, una scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica. Art. 129. - Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre. Art. 130. - Non sono ammessi più di venti iscritti per ciascun anno di corso. Nel caso che il numero degli aspiranti alla iscrizione sia superiore ai venti, si provvederà alla scelta, da parte della Direzione, in base ai titoli di studio ed eventualmente ad esami. Art. 131. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° anno: 1) Anatomia sistematica e topografica in riferimento alla tecnica e diagnostica anatomo-patologica; 2) Istologia e anatomia microscopica in riferimento alla diagnostica anatomo-patologica; 3) Anatomia e istologia patologica generale; 4) Anatomia patologica speciale sistematica (I); 5) Tecnica istologica. Parte generale (I). 2° anno: 1) Anatomia patologica sistematica (II); 2) Tecnica delle autopsie; 3) Diagnostica delle autopsie (I); 4) Diagnostica istologica. Parte generale (I); 5) Tecnica istologica. Parte speciale (cito-cardiologica: istochimica) (II). 3° anno: 1) Diagnostica delle autopsie (II); 2) Diagnostica istologica. Parte speciale (tumori maligni) (II); 3) Tecnica dei prelievi diagnostici bioptici e cadaverici; 4) Tecniche speciali medico-legali e legislazioni sanitarie. Tutti i corsi avranno carattere teorico-pratico dimostrativo, con esercitazioni. Saranno svolte esercitazioni anche in riferimento a indagini complementari. Art. 132. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato nell'Istituto per tutta la durata degli studi relativi. Art. 133.- Gli esami speciali di corso e quello finale di diploma consisteranno in prove teoriche e pratiche, scritte e orali. Art. 134. - Per tutte le altre norme si fa riferimento a quelle generali sulle scuole di specializzazione, contenute negli articoli da 85 a 98. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato atta Corte dei conti, addì 23 aprile 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 57. - CARLOMAGNO
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