Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 300/1967
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. 300
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 300/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. 300
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;. Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pub. pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 60, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Diritto e procedura penale. Scuola di specializzazione in Diritto e procedura penale Art. 61. - Presso la Facoltà di giurisprudenza è istituita la Scuola di specializzazione in Diritto e procedura penale. Art. 62. - La Scuola di specializzazione ha lo scopo di promuovere le ricerche scientifiche nel campo del Diritto e della procedura penale, e nel campo delle scienze ausiliarie; e inoltre di promuovere lo studio teorico e pratico delle materie penalistiche al fine di creare un nucleo di persone altamente specializzate. In questo quadro potrà eseguire ricerche particolari, in settori determinati delle discipline penalistiche. Art. 63. - Alla Scuola di specializzazione possono iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche o in qualsiasi Università italiana o estera, qualunque sia la professione o carriera prescelta. Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia in una Università italiana o estera, i quali per essere ammessi alla Scuola dovranno aver superato un esame integrativo interno di Diritto e procedura penale. Alla Scuola di specializzazione possono inoltre iscriversi gli stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti. Art. 64. - La Scuola di specializzazione comprende tre gruppi di insegnamenti: Storico-comparativistico, Diritto positivo italiano, politico e criminologico. Art. 65. - Gli insegnamenti sono i seguenti: A) Gruppo storico-comparativistico: Storia del diritto penale; Storia del diritto processuale penale; Diritto penale comparato; Procedura penale comparata; Storia delle dottrine penalistiche. B) Gruppo di diritto positivo italiano: Diritto penale - parte generale - (a carattere monografico); Diritto penale - parte speciale - (a carattere monografico); Procedura penale (a carattere monografico); Diritto penale commerciale e industriale; Diritto penale dell'economia; Diritto penale del lavoro; Diritto penale tributario; Diritto penale militare e della navigazione; Diritto dell'esecuzione penale; Diritto di polizia; Diritto internazionale penale; Diritto della stampa e dello spettacolo; Diritto minorile. C) Gruppo politico-criminologico: Scienza della legislazione penale; Antropologia criminale; Sociologia criminale; Psicologia criminale; Medicina legale; Psichiatria e psicologia forense. Art. 66. - Il corso della Scuola è biennale e conduce al conseguimento di un diploma di "specializzazione in Diritto e procedura penale". Il numero di posti per il primo anno è limitato ad un massimo di 50 iscritti; l'ammissione avverrà in base ad una graduatoria determinata dal Consiglio direttivo. Art. 67. - Gli iscritti alla Scuola dovranno scegliere, ai fini della frequenza e degli esami, almeno una materia del gruppo storico-comparativistico, sei materie del gruppo di diritto positivo (tra cui obbligatoriamente, uno dei corsi di Diritto penale, la Procedura penale, il Diritto penale commerciale e industriale) e tre materie del gruppo politico e criminologico. Art. 68. - I corsi di lezione avranno la durata che il Consiglio direttivo della Scuola stabilirà nell'esercizio dei suoi poteri. Art. 69. - Il Consiglio direttivo stabilirà di anno in anno quali saranno i corsi di esercitazioni, e fra questi lo studente dovrà sceglierne almeno due (di gruppi differenti). Art. 70. - Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno. Saranno ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni della materia del cui esame trattasi. Art. 71. - Per il conseguimento del diploma, il candidato dovrà discutere una dissertazione scritta in una delle materie oggetto di insegnamento. La dissertazione dovrà avere carattere di originalità. Potrà essere segnalata la dignità di stampa. Art. 72. - La Scuola è collegata all'Istituto di diritto e procedura penale dell'Università che funziona da biblioteca e seminario di esercitazioni. Art. 73. - Il Consiglio direttivo è formato dal preside della Facoltà di giurisprudenza, dal professore o dai professori di Diritto e procedura penale e da un professore della Facoltà di medicina. Art. 74. - La Scuola, oltre che coi mezzi derivanti le dalle tasse pagate dagli iscritti, potrà disporre di altri contributi pubblici o privati che le venissero destinati. Art. 75. - La Scuola, mediante opportune convenzioni, potrà anche essere collegata ad altre Università e avvalersi degli apporti scientifici e finanziari delle medesime. Art. 76. - La Scuola potrà istituire posti gratuiti o semigratuiti per giovani laureati, anche stranieri, particolarmente meritevoli e nei confronti dei quali appaia opportuno un aiuto economico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 37. - GRECO
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