Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 302/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli impiegati e dei commessi, dipendenti dalle imprese assicuratrici.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 302
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 302/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 302
## Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti, degli
impiegati e dei commessi, dipendenti dalle imprese assicuratrici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 22 giugno 1949, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.; Visto l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1951, per la proroga con modifiche del predetto accordo 22 giugno 1919; Visto l'accordo collettivo 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.; Visto l'accordo 12 febbraio 1951, per i dirigenti dell'I.N.A., richiamato dal predetto accordo 1 aprile 1953 ed allo stesso allegato; Visto l'accordo collettivo nazionale 29 marzo 1956, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.; Visto l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1957, relativo alla sostituzione di alcune norme contenute negli accordi 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.; Visto l'accordo collettivo nazionale 1 dicembre 1958, sulla proroga con modifiche e gli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951, 1 aprile 1953, 29 marzo 1951, e 1 febbraio 1957, relativi ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.; Visto l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1960, e relativi allegati, per la proroga con modifiche degli accordi nazionali 29 marzo 1956 e 1 dicembre 1958, relativi ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.; tutti stipulati tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e la Federazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici; Visto il contratto collettivo nazionale 27 luglio 1960, per gli impiegati ed i commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici, rappresentate dall'A.N.I.A., stipulato tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e il Sindacato Nazionale Assicuratori Privati, il Sindacato Nazionale Lavoratori Assicurazioni Private, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Assicuratori Lavoratori, la Federazione Nazionale Assicuratori, il Sindacato Nazionale Funzionari imprese Assicuratrici; cui ha aderito, in pari data, l'Unione italiana del Lavoro; Visti il contratto collettivo nazionale per il trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti da imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., il verbale di accordo sul trattamento economico dei funzionari dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., richiamati dal suddetto contratto 27 luglio 1960 ed allo stesso allegati; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 198 e 176 rispettivamente in data 18 settembre 1961 e 10 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati: l'accordo collettivo nazionale 22 giugno 1949, relativo ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate all'A.N.I.A.; l'accordo collettivo nazionale 12 gennaio 1951, relativo alla proroga con modifiche del predetto accordo 22 giugno 1949; l'accordo collettivo nazionale 1 aprile 1952, relativo ai dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.. e ai dirigenti dell'I.N.A.; l'accordo collettivo nazionale 21 marzo 1956, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.; l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1957, relativo alla sostituzione di alcune norme contenute negli accordi del 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951 e 1 aprile 1953, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.; l'accordo collettivo nazionale 1 dicembre 1958, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 22 giugno 1949, 12 gennaio 1951, 1 aprile 1953, 29 marzo 1956 e 1 febbraio 1957, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.; l'accordo collettivo nazionale 22 luglio 1960, relativo alla proroga con modifiche degli accordi nazionali 29 marzo 1956 e 1 dicembre 1958, per i dirigenti delle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A. e per i dirigenti dell'I.N.A.; il contratto collettivo nazionale 27 luglio 1960, relativo agli impiegati e ai commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A.; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto nonchè alle clausole dell'accordo 12 febbraio 1951, relativo ai dirigenti dell'I.N.A., richiamate dall'accordo collettivo nazionale 1 aprile 1953 ed allo stesso allegate, e inoltre alle clausole del contratto collettivo nazionale relativo al trattamento economico degli impiegati e dei commessi dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., del verbale di accordo sul trattamento economico dei funzionari dipendenti dalle imprese assicuratrici rappresentate dall'A.N.I.A., richiamate dal predetto contratto collettivo nazionale 27 luglio 1960 ed allo stesso allegate. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti, gli impiegati e i commessi considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma dipendenti delle imprese assicuratrici. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 97. - VILLA
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