Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 305/1961
Classificazione in comprensorio di bonifica montana dell'Alto bacino del fiume Oglio, nelle province di Brescia e Bergamo ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 305
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 305/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 305
## Classificazione in comprensorio di bonifica montana dell'Alto bacino
del fiume Oglio, nelle province di Brescia e Bergamo ai sensi
dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia in data 20 febbraio 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica dell'Alto bacino del fiume Oglio in provincia di Brescia e Bergamo; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 3482 in data 10 agosto 1956 del Ministro dei lavori pubblici e n. 151200 in data 28 ottenere 1960 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 2, luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il territorio dell'Alto bacino del fiume Oglio ricadente nelle province di Brescia e Bergamo, esteso per Ha. 178.925 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961 GRONCHI RUMOR - ZACCAGNINI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 Maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136; foglio n. 79. - VILLA
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