Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 308/1949
Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1949, n. 308
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 308/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1949, n. 308
## Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti
delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della. Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e ad interim per il bilancio, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Art. 1 Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti varianti: I) Al terzo comma dell'art. 4, paragrafo 1, tra le parole "sale d'aspetto" e le parole "ed ai marciapiedi" sono aggiunte le seguenti altre "di terza classe". Allo stesso art. 4, il terzo comma del paragrafo 3 è annullato e sostituito dal seguente: "Per la prenotazione è dovuto il pagamento della tassa indicata nell'allegato n. 1, la quale non è rimborsabile, salvo quando la prenotazione non venga effettuata per fatto dell'Amministrazione, nel qual caso la responsabilità di quest'ultima è limitata, al rimborso della tassa pagata. Il viaggiatore deve esibire il biglietto di viaggio e designare la stazione dove è diretto". II) Il titolo del paragrafo 6 dell'art. 8-bis è annullato e sostituito dal seguente: "Irregolarità nei biglietti d'entrata nelle stazioni e nelle sale d'aspetto". Allo stesso paragrafo, dopo il comma c), è aggiunto il seguente altro comma: "d) il possessore di biglietto di viaggio trovato in una sala d'aspetto di classe superiore a quella, del biglietto, oppure il possessore(di solo biglietto d'entrata nelle stazioni trovato in una sala di aspetto di prima o di seconda classe". III) Il primo comma del paragrafo 5 dell'art. 17 è annullato e sostituito dal seguente: "A tutti gli effetti per la metà del prezzo delle tariffe di corsa semplice n. 1, n. 2 e n. 4 si applicano, rispettivamente, le tariffe n. 5, n. 6 e n. 7". IV) Il secondo comma dell'art. 23 paragrafo 1 e completato con la seguente aggiunta: "L'Amministrazione ha facoltà di fissare validità minori per determinate percorrenze". Il paragrafo 2 dello stesso articolo e annullato e sostituito dal seguente: "I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per iniziare il viaggio di ritorno nel giorno in cui ne è effettuata la vidimazione ordinaria ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4. Tuttavia i biglietti di andata e ritorno per manifestazioni sono valevoli per iniziare il viaggio stesso anche in qualunque giorno successivo ferma restando la scadenza di validità complessiva del biglietto la quale resta immutata. La stessa facoltà è concessa per i biglietti di andata e ritorno speciali (salvo che non sia diversamente disposto dalle singole concessioni quando il viaggio di ritorno è di percorrenza superiore ai 250 km.". V) All'art. 40 è aggiunto il seguente comma: "In deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 7, il limite di età per il trasporto a prezzo ridotto dei ragazzi è elevato a 16 anni per questi biglietti; la riduzione accordata è del 40 per cento sui prezzi della tariffa n. 21". VI) Il quarto comma dell'art. 41 paragrafo 5 è modificato come segue: "L'abbonamento rilasciato a prezzo ridotto per ragazzo è tenuto valevole fino alla naturale scadenza anche se il ragazzo superi il sedicesimo anno di età durante la validità del biglietto di abbonamento qualunque sia il modo di pagamento. Per i portatori di tali abbonamenti i colli a mano dei quali è consentito il trasporto gratuito nelle carrozze ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose non possono eccedere i cinque chilogrammi". Allo stesso art. 41, paragrafo 13, primo comma, le parole "a norma dell'art. 8, paragrafo 5" sono sostituite con le parole "a norma dell'art. 8-bis, paragrafo 3". Al paragrafo stesso è aggiunto il seguente comma: "Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti al quarto comma dell'art. 41, paragrafo 5, è assoggettato al pagamento, sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del viaggio e di una soprattassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento". VII) All'art. 44 sono apportate le seguenti modifiche: Al primo comma la parola "quattordicesimo" è sostituita dalla parola "sedicesimo". Alla fine del quartultimo comma alle parole "Bologna e Venezia" sono sostituite le parole "Padova, Bologna e Venezia". Tra il penultimo e l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma: "I colli a mano, dei quali è consentito il trasporto gratuito nelle carrozze ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, non possono eccedere, per questi biglietti di abbonamento, i cinque chilogrammi". VIII) All'art. 45 paragrafo 2 è aggiunto il seguente Comma: "Chi non osserva i limiti di peso per i colli a mano stabiliti al penultimo comma dell'art. 44 è assoggettato al pagamento, sull'eccedenza di peso, delle tasse stabilite per le spedizioni a bagaglio registrato per tutto il percorso del biglietto e di una sopratassa uguale al detto importo con un minimo di lire trecento". IX) L'importo del deposito cauzionale per treno speciale a carrozze o corsa straordinaria di automotrice, di cui all'allegato n. 1 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone è elevato a lire 6000 e lire 5000 rispettivamente. X) Le basi chilometriche delle tariffe da n. 1 a n. 7, n. 21 e n. 23 ed i prezzi della tariffa n. 14 sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di cui agli Allegati da n. 1 a n. 4 al presente decreto. XI) Il testo del paragrafo 6 della Tariffa n. 10 è annullato e sostituito col testo seguente: "Par.6. - Ai treni straordinari per trasporto contemporaneo di persone e di bagagli o di persone, bagagli e merci si applicano le tasse per le persone, per i bagagli e per le merci a grande velocità, secondo le rispettive tariffe, con l'aumento per le sole merci a grande velocità, del 10%. Per ogni treno straordinario deve essere peraltro garantito il prodotto minimo di cui al paragrafo 2, a meno che non risulti maggiore l'importo calcolato in base alla tassazione stabilita per i treni speciali a grande velocità dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, nel qual caso si applica quest'ultimo".
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