Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 310/1951
Concessione alla Societa' Filovie di Mestre (S.F.M.) dell'impianto e dell'esercizio dei tronchi filoviari via Cappuccini-via Olivi in Mestre, quartiere urbano di Marghera-Piazzale autostrada Padova Mestre e Carpenedo di Mestre-Favaro Veneto.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951, n. 310
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 310/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951, n. 310
## Concessione alla Societa' Filovie di Mestre (S.F.M.) dell'impianto e
dell'esercizio dei tronchi filoviari via Cappuccini-via Olivi in
Mestre, quartiere urbano di Marghera-Piazzale autostrada Padova
Mestre e Carpenedo di Mestre-Favaro Veneto.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 525 , col quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 21 giugno 1944 per la concessione alla "Società Filovie di Mestre" dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane di Mestre; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 , recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 15 febbraio 1951, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti e il legale rappresentante della Società Filovie di Mestre (S.F.M.), con sede in Mestre, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio dei tronchi filoviari via Cappuccini-via Olivi in Mestre, quartiere urbano di Marghera-Piazzale autostrada Padova-Mestre e Carpenedo di Mestre-Favaro Veneto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1951 EINAUDI D'ARAGONA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 9. - CARLOMAGNO
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