Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 314/1959
Integrazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 314
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 314/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 314
## Integrazione dello statuto della Sezione autonoma per il
finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province
lombarde.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238 ; Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle province lombarde è stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della citata legge 11 marzo 1958, n. 238 ; Visto il proprio decreto 30 luglio 1958, n. 845, che ha approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma; Vista la delibera in data 27 ottobre 1958 della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde; Sentito il, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dopo il primo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, è introdotto un nuovo comma del seguente tenore: "La Sezione potrà emettere, in serie speciali, obbligazioni in valuta estera, collocabili e pagabili all'estero, con la osservanza delle vigenti norme valutarie". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1959 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959 Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 165. - VILLA
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