Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 314/1977
Modificazioni alla statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 314
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 314/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 314
## Modificazioni alla statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organicobiologico, è aggiunto quello di stereochimica organica. Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di biochimica vegetale. Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: complementi di meccanica agraria; meccanizzazione delle aziende zootecniche; sistemazione idraulica e difesa del suolo; idrologia e pianificazione delle risorse idriche; irrigazione e drenaggio; coltivazioni da foraggio; cerealicoltura e coltivazioni industriali da pieno campo; tecnica vivaistica; tecnica delle colture protette; acarologia agraria (semestrale); nematologia agraria (semestrale); chimica della fertilizzazione; zoocolture; ovinicoltura; sistemi agrari comparati (semestrale); economia ed estimo forestale. Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di idraulica applicata e tecnica dell'irrigazione. Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono aggiunti i seguenti: istituzioni di economia politica; microbiologia dei prodotti alimentari. Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di microbiologia alimentare ed analisi microbica degli alimenti. Dopo l'art. 327, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia presso la facoltà di farmacia. Facoltà di farmacia Art. 328. - Alla facoltà di farmacia è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia. Art. 329. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale. Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico. Art. 330. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria. L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari. Art. 331. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) biometria e statistica; 2) patologia generale (*); 3) endocrinologia (*); 4) farmacologia generale; 5) farmacologia cellulare; 6) farmacologia biochimica; 7) tossicologia sperimentale; 8) microbiologia e igiene (*). 2° Anno: a) indirizzo sperimentale: 1) radiochimica e radiobiologia; 2) disegno degli esperimenti; 3) studio delle attività farmacologiche; 4) immunochimica; 5) neuropsicofarmacologia; 6) chemioterapia; 7) interazione fra farmaci; b) indirizzo terapeutico: 1) disegno degli esperimenti; 2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata; 3) farmacologia cardiovascolare; 4) farmaci degli stati dismetabolici; 5) neuropsicofarmacologia; 6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale; 7) interazioni fra farmaci; 8) scienza dell'alimentazione. Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie potranno essere seguite in un corso universitario. Esse sono oggetto d'esame al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studio. È prevista la possibilità di insegnamento e di esami integrati. Art. 332. - La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Milano presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti. Il consiglio direttivo della scuola è formato dai titolari delle cattedre di farmacologia e farmacognosia, chimica farmaceutica e tossicologica, saggi e dosaggi farmacologici ed endocrinologia. La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto nel proprio seno dal consiglio direttivo per la durata di tre anni. Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale. Art. 333. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Art. 334. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto. Art. 335. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di 20 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esame. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi, sia per i laboratori. Art. 336. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1977 Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 385
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