Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 315/1979
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. 315
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 315/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. 315
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 11953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 22, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. Laurea in scienze statistiche ed economiche Art. 23. - La durata del corso di studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche è di quattro anni. Sono titoli di ammissione quelli previsti dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 . I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea. Insegnamenti fondamentali: istituzioni di analisi matematica; (*) analisi matematica; (*) geometria analitica; (*) calcolo delle probabilità; (*) statistica; istituzioni di statistica; statistica metodologica; (*) demografia; (*) economia politica (biennale); (**) politica economica e finanziaria; istituzioni di statistica economica; statistica economica; economia d'azienda; statistica aziendale ed analisi di mercato; controllo statistico delle qualità e statistica industriale; (**) istituzioni di diritto privato; (**) istituzioni di diritto pubblico; teoria dei campioni. Insegnamenti complementari: geografia politica ed economica; statistica sociale; sociologia; scienza delle finanze; econometrica; contabilità nazionale; diritto commerciale; diritto del lavoro; matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale; teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; ricerca operativa; teoria dei sistemi; psicologia sperimentale; antropologia; statistica medica e biometria; statistica applicata alle scienze fisiche; genetica; diritto dell'economia pubblica; storia della statistica; demografia investigativa; analisi e contabilità dei costi; economia matematica; geografia applicata; tecnologia ed economia delle fonti di energia. Gli insegnamenti segnati con un asterisco sono comuni con quelli del corso di diploma in statistica, gli insegnamenti con due asterischi sono comuni con quelli del corso di laurea in economia e commercio. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve avere superato almeno due esami fondamentali del primo anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta tra quelle insegnate nella facoltà. Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 80
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