Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 317/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei Lavoratori dipendenti dalle imprese minerarie.

Pubblicato: 07/06/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 317

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 317/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 317 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei Lavoratori dipendenti dalle imprese minerarie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, e relative tabelle, per gli operai addetti all'industria mineraria Visto il testo unificato dei contratti 3 dicembre 1941 e 29 settembre 1949, per la corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera, richiamato dal predetto contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959 ed allo stesso allegato Visto l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria; Visto il contratto collettivo nazionale 22 aprile 1960, e relative tabelle, per gli impiegati addetti all'industria mineraria; Visto l'accordo collettivo 22 aprile 1960, per l'assicurazione contro gli infortuni degli impiegati tecnici delle miniere; Visto l'accordo collettivo 22 aprile 1960, per la corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera; Visto l'accordo collettivo 26 aprile 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli impiegati addetti all'industria mineraria; Visto il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1960, e relative tabelle, per gli intermedi addetti all'industria mineraria; Visto l'accordo collettivo 28 aprile 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli intermedi addetti all'industria mineraria, tutti stipulati tra la Federazione Sindacale italiana Industriali Minierari, la Delegazione di Aziende Minerarie a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, la Federestrattive C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave, la Federazione italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive; e, nelle rispettive date, tra la Federazione Sindacale italiana Industriali Minerari, la Delegazione di Aziende Minerarie a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive; Vista la pubblicazione dell'apposito Bollettino numero 149 in data 24 aprile 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati - il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, relativo agli operai addetti all'industria mineraria - l'accordo collettivo 12 gennaio 1960 relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria - il contratto collettivo nazionale 22 aprile 1960 relativo agli impiegati addetti all'industria mineraria - l'accordo collettivo 22 aprile 1960, relativo alla assicurazione contro gli infortuni degli impiegati tecnici delle miniere - l'accordo collettivo 22 aprile 1960, relativo alla corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera; - l'accordo collettivo 26 aprile 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli impiegati addetti all'industria mineraria - il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1960, relativo agli intermedi addetti all'industria mineraria: - l'accordo collettivo 28 aprile 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli intermedi addetti all'industria mineraria; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, richiamate dal contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959 ed allo stesso allegate, del testo unificato dei contratti 3 dicembre 1941 e 29 settembre 1949, relativo alla corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese minerarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 113. - VILLA

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