Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 32/1977
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977, n. 32
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 32/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977, n. 32
## Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone
e delle cose sulle ferrovie dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Visti i decreti interministeriali 12 aprile 1950, n. 4511 e 23 luglio 1952, n. 445 , concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore di partecipanti a crociere marittime; Visti i decreti interministeriali 1 agosto 1953, n. 614 e 28 giugno 1954, n. 5027 , concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato dei turisti americani; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 21 sono aumentati del venti per cento; 2) i prezzi delle basi chilometriche della tariffa n. 1-bis per biglietti di supplemento rapido sono aumentati del dieci per cento; il diritto fisso viene stabilito in lire mille; 3) I prezzi della tariffa n. 15 per biglietti turistici di libera circolazione sono aumentati del trenta per cento; 4) i prezzi della tariffa n. 21-bis per biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi sono aumentati del dieci per cento; 5) i prezzi della tariffa n. 22 per biglietti di abbonamento ridotto sono aumentati del trenta per cento; 6) i prezzi della tariffa n. 23 per biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti sono aumentati: del quaranta per cento per la prima classe; del venti per cento per la seconda classe; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 73.000 e 41.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta previsto all'allegato 10 è fissato in L. 3.500; 9) i supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno, le condizioni per il rilascio degli abbonamenti alle carrozze letti ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione del pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3, 6 e 7 dell'allegato 11, vengono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 300 per la prima ed in L. 200 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.000 per la prima ed in L. 500 per la seconda classe; 11) il diritto per la prenotazione posti nelle carrozze è fissato, per posto e per treno, in: a) L. 800 per i viaggi individuali; b) L. 400 per i viaggi in comitiva; 12) il limite di età di 14 anni previsto dall'art. 7 per fruire della metà prezzo è modificato in 12 anni; 13) all'art. 36, paragrafo 1 è aggiunto il seguente capoverso: "Quando il trasporto della comitiva rende necessaria l'effettuazione di apposito treno, al trasporto stesso si applicano le condizioni previste dalla tariffa n. 10"; 14) il periodo 25 luglio-25 agosto, figurante all'articolo 36 paragrafo 1, lettera a), è modificato in 25 giugno-31 agosto; 15) il settimo capoverso dell'art. 36, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: "La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di estendere le restrizioni della validità dei biglietti per le comitive anche per il traffico internazionale, in relazione alle esigenze del mercato, alle condizioni dell'esercizio e comunque entro i limiti stabiliti per il traffico interno"; 16) all'art. 49 va aggiunto il seguente capoverso: "Per la vendita all'estero dei biglietti turistici di libera circolazione, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi"; 17) all'art. 53 va aggiunto il seguente capoverso: "Per la vendita all'estero dei biglietti chilometrici, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha la facoltà di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi"; 18) all'art. 63 è aggiunto il seguente capoverso: "Il Ministro per i trasporti ha facoltà di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni"; 19) gli importi relativi alle penalità, alle soprattasse, ai diritti accessori, di ogni genere, non superiori alle L. 10.000, sono aumentati fino alla misura massima del 50%; quelli superiori alle L. 10.000 sono aumentati del 20 per cento.
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