Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 321/1962

Norme al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e la lavorazione degli abrasivi.

Pubblicato: 07/06/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 321

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 321/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 321 ## Norme al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e la lavorazione degli abrasivi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo 17 luglio 1957, per gli operai addetti alle industrie degli abrasivi; Visto il contratto collettivo nazionale 20 novembre 1957, per gli impiegati addetti alle industrie degli abrasivi; Visto il contratto collettivo 17 dicembre 1957, per gli appartenenti alle categorie speciali - ex equiparati addetti alle industrie degli abrasivi, tutti stipulati tra, l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato Nazionale Vetro Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Associazione degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica; Visto l'accordo collettivo 24 novembre 1959, e relative tabelle, per gli impiegati e gli appartenenti alle categorie speciali dipendenti dalla industria degli abrasivi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra la Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica - C.I.S.N.A.L. -; Visto l'accordo collettivo 30 dicembre 1959, e relativi allegati, per gli operai addetti alla industria degli abrasivi, modificativo del C.C.N. 17 luglio 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 24 novembre 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37, in data 27 gennaio 1960 e n. 169, in data 17 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per' il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e la lavorazione degli abrasivi: il contratto collettivo 17 luglio 1957; il contratto collettivo 20 novembre 1957, il contratto collettivo 17 dicembre 1957; l'accordo collettivo 24 novembre 1959; l'accordo collettivo 30 dicembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e il lavorazione degli abrasivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 45. - VILLA

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