Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 322/1956

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.

Pubblicato: 05/05/1956 In vigore dal: 20/03/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 322

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 322/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 322 ## Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51 , che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , contenente norme generali per l'igiene del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 , contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 , contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 : a) per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno; b) agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.

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