Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 323/1951
Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 323
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 323/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 323
## Modificazioni al regolamento per gli acquisti in economia da parte
dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384 , che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 611 ; Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 , relativo all'aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali; Visto l' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 giugno 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Fino alla data prevista nell' art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 , il limite di spesa fissato in L. 20.000 dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384 , per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ed elevato per effetto del citato decreto legislativo a L. 400.000 è portato a L. 600.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1951 Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 27. - CONSOLI
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