Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 323/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 323
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 323/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 323
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori
stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese
esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti
ortofrutticoli ed agrumari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1910, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stipulato tra, il sindacato Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio, il Sindacato Nazionale dei Commercianti ed Esportatori Agrumi, la Federazione Nazionale Cooperative Lavorazione Trasformazione Prodotti Agricoli, con l'intervento della, Confederazione Cooperativa italiana, la Lega Nazionale delle Cooperative e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato italiano Dipendenti Aziende Commerciali Ortofrutticole ed Agrumarie, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio ed Affini e con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana. Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, con l'assistenza dell'Unione italiana, del Lavoro; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana. Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio; Visto il protocollo 1 luglio 1958, aggiunto al predetta contratto collettivo 21 aprile 1954, stipulato tra a Confederazione Generale italiana del Commercio, il Sindacato Nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli e Agrumari, il Sindacato Nazionale Commercianti ed Esportatori Agrumi e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio; al quale ha aderito, in data 23 giugno 1960, la Lega Nazionale delle Cooperative; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 47 del 9 marzo 1960 e n. 110 del 23 ottobre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954, relativo al personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, ed il protocollo 1 luglio 1958, aggiunto al contratto che precede, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e del protocollo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 60. - VILLA
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