Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 324/1962
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 324
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 324/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 324
## Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente
dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana,
espurgo di pozzi neri e simili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1959, e relative tabelle, per il personale non impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni comunali, dipendente dalle imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili; Visto il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1959, e relative tabelle, per il personale impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni Comunali, dipendente dalle imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili; Visto il regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dipendenti dalla imprese esercenti servizi di nettezza urbana, al legato al predetto contratto collettivo nazionale per il personale impiegatizio; tutti stipulati tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Dipendenti Enti locali, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico, con l'assistenza della. Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; nonchè, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, con l'assistenza della. Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 179 in data 14 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1959, relativo al personale non impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni Comunali, dipendente dalle imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1959, relativo al personale impiegatizio, escluso quello delle Amministrazioni Comunali, dipendente dalle imprese esercenti servizi di nettezza urbana espurgo di pozzi neri e simili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, richiamate dal contratto collettivo nazionale per il personale impiegatizio ed allo stesso allegate, del regolamento indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 61. - VILLA
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