Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 328/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 09/04/1968 In vigore dal: 12/02/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 328

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 328/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 328 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: La scuola di perfezionamento in filologia moderna, annessa alla facoltà di lettere e filosofia è soppressa e gli articoli da 114 a 118 relativi all'ordinamento della predetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti concernenti l'istituzione del "Corso di perfezionamento della durata annuale delle singole materie oggetto d'insegnamento". Corso di perfezionamento in singole materie Art. 1 Art. 114. - Presso la facoltà di lettere della Università di Palermo è istituito un corso di perfezionamento di materie singole. ((La durata del corso è annuale. Art. 115. - Possono iscriversi)) al corso i laureati in lettere o in filosofia, a seconda che la materia prescelta per il perfezionamento sia letteraria o filosofica. Oltre che alla materia prescelta i candidati dovranno iscriversi, per la frequenza e per l'esame, a due materie di loro scelta, affini alla materia prescelta per la specializzazione. Art. 116. - L'attestato di frequenza e di esame verrà rilascialo dopo che il candidato abbia discusso una dissertazione attinente alla materia di specializzazione, dinanzi ad una commissione di sette membri, dei quali almeno quattro professori di ruolo. A tale prova saranno ammessi i candidati che abbiano in precedenza superato gli esami di cui all'art. 115. Art. 117. - Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e i vari contributi saranno ridotti alla metà di quanto previsto per la frequenza al corso di laurea. Saranno dispensati per intero dalle tasse e dai contributi i candidati che abbiano conseguito la laurea con punti 110 su centodieci e lode, e che siano assegnatari di borse di studio o di perfezionamento. Art. 118. - Nell'attestato verrà indicata la materia prescelta per il perfezionamento e le votazioni conseguite nei singoli esami e nella prova finale. Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si applicheranno le disposizioni generali vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Vis to, il Guardasigilli: REALE R egistrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968 A tti del Governo, registro n. 218, foglio n. 83. - GRECO

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