Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3283/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pastorelli Emilia, vedova Ruffo, quale legale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, nel comune di Bella (Potenza).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3283
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3283/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3283
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pastorelli
Emilia, vedova Ruffo, quale legale rappresentante della minore Ruffo
Maria Lucia fu Gioacchino, nel comune di Bella (Potenza).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale legale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Bella (provincia di Potenza); Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome della medesima intestato; Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bella (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 145.84.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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