Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 33/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 16/02/1966 In vigore dal: 19/01/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 33

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 33/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 33 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 25 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di statistica annessa alla Facoltà di economia e commercio. SCUOLA DI STATISTICA Art. 26. - È istituita presso la Facoltà di economia e commercio, una Scuola di statistica, diretta al conseguimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di anni due. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Elementi di matematica; 2) Statistica; 3) Statistica economica - corso elementare; 4) Statistica giudiziaria (semestrale); 5) Statistica sociale (semestrale); 6) Antropometria (semestrale); 7) Statistica sanitaria (semestrale); 8) Sociologia generale e sociologia coloniale; 9) Demografia; 10) Geografia politica ed economica. Sono insegnamenti complementari: 1) Economia politica - corso elementare; 2) Biometria; 3) Antropologia; 4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico Gli insegnamenti semestrali di "Statistica giudiziaria" e "Statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "Antropometria" e "Statistica sanitaria" comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di "Statistica economica " comporta un esame alla fine di ogni anno. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della Facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari. Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: "Letteratura latina cristiana, Storia contemporanea, Storia della critica d'arte". Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di: "Storia contemporanea". Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Letteratura latina cristiana". Art. 48. - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di Medicina e chirurgia è aggiunto "l'Istituto di Parassitologia medica". Art. 51. - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti quelli di: "17) Istituto di Fisica teorica; 18) Istituto di Struttura della materia". Art. 52, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Fisica il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I corsi di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti". Art. 53. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica, l'insegnamento di "Teoria quantitativa dei corpi" muta denominazione in quella di "Teoria quantistica dei campi". Art. 54, relativo alle modalità di esame del corso di laurea in Chimica è aggiunto dopo il sesto comma il seguente: "II corso biennale di Fisica sperimentale comporta due esami annuali distinti". Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "Parassitologia". Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea vengono aggiunti i seguenti nuovi commi con l'abrogazione di quelli già esistenti: "Gli insegnamenti biennali di Botanica, Zoologia, Fisiologia generale comportano esami distinti al termine dei singoli corsi; i primi due insegnamenti riguardano rispettivamente la parte generale e la parte sistematica. Durante il terzo e il quarto anno lo studente deve frequentare due laboratori, di cui uno biennale, a scelta tra i seguenti: Botanica, Zoologia, Fisiologia generale, Chimica generale e inorganica, Chimica organica, Geologia, Mineralogia, Geografia. Lo studente non può sostenere gli esami di Mineralogia e di Chimica organica senza aver superato quelli di Fisica e di Chimica generale ed inorganica; gli esami di Geologia e di Geografia senza aver superato quello di Mineralogia; gli esami di Anatomia comparata senza aver superato entrambi quelli di Zoologia; gli esami di Fisiologia generale senza aver superato quelli di Fisica, di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica, di Anatomia umana, nonchè entrambi gli esami di Zoologia e di Botanica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. Lo studente deve altresì avere sostenuto un colloquio di cultura generale vertente sugli argomenti degli insegnamenti fondamentali del gruppo biologico e del gruppo abiologico, colloquio che deve aver luogo in un giorno precedente a quello fissato per le lauree. Lo studente fornito di altra laurea, che chiede l'iscrizione al corso di laurea in Scienze naturali, deve ripetere la frequenza e l'esame di ogni insegnamento fondamentale che sia stato sostenuto come complementare nella laurea già conseguita, nonchè sostenere gli esami di almeno altri due insegnamenti complementari non frequentate nel precedente corso di laurea. Egli inoltre deve obbligatoriamente frequentare i laboratori sopra prescritti; se in possesso della laurea in Scienze biologiche i laboratori devono essere ad indirizzo geomineralogico". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 22) Biochimica applicata; 23) Ecologia ed etologia animale; 24) Endocrinologia; 25) Neurofisiologia; 26) Parassitologia; 27) Radiobiologia. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea vengono aggiunti i seguenti nuovi commi con l'abrogazione di quelli già esistenti: "Gli insegnamenti biennali di Botanica, Zoologia, Fisiologia generale comportano esami distinti al termine dei singoli corsi; i primi due insegnamenti riguardano rispettivamente la parte generale e la parte sistematica. Durante il terzo e il quarto anno lo studente deve frequentare due laboratori, di cui uno biennale, a scelta tra i seguenti: Botanica, Zoologia, Istologia ed Embriologia, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Igiene, Fisiologia generale, Microbiologia. Lo studente non può sostenere l'esame di Chimica organica senza avere superato quello di Chimica generale ed inorganica, nè l'esame di Chimica biologica senza aver prima superato quello di Chimica organica, nè l'esame di Anatomia comparata se prima non ha superato quello di Istologia ed Embriologia ed entrambi gli esami di Zoologia, nè l'esame di Fisiologia generale senza aver superato quello di Fisica, Anatomia umana, Anatomia comparata, Chimica biologica, nonchè entrambi gli esami di Botanica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve altresì avere sostenuto un colloquio di cultura generale vertente sugli argomenti degli insegnamenti fondamentali che deve aver luogo in un giorno precedente a quello fissato per le lauree. Lo studente fornito di altra laurea, che chiede l'iscrizione al corso di laurea in Scienze biologiche, deve ripetere la frequenza e l'esame di ogni materia fondamentale che sia stata sostenuta come complementare nella laurea già conseguita, nonchè sostenere gli esami di almeno altri due insegnamenti complementari non frequentati nel precedente corso di laurea. Egli inoltre deve obbligatoriamente frequentare i laboratori sopra prescritti; se in possesso della laurea in Scienze naturali i laboratori devono essere diversi da quelli frequentati precedentemente". Art. 59, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Fisica è abrogato con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Art. 60. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente "Lo studente del corso di laurea in Chimica deve osservare, negli esami e nella frequenza del laboratori l'ordine di precedenza sotto indicato: Chimica generale ed inorganica 1ª oppure " Esercitazioni di preparazioni chimiche" per la frequenza alle "Esercitazioni di analisi chimica qualitativa"". Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 44. - VILLA

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