Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 3305/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria - di terreni di proprieta di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia, di Ernesto, nel comune di Tricarico (Matera).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3305
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3305/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3305
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma, fondiaria - di terreni di proprieta di Turati Silvio
di Attilio e Ottolini Lucia, di Ernesto, nel comune di Tricarico
(Matera).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dal l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che silla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 : Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 1807.30.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato ai presente decreto.
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