Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 336/1997

Regolamento concernente scambio di note tra Italia ed Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996.

Pubblicato: 06/10/1997 In vigore dal: 09/09/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997, n. 336

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 336/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1997, n. 336 ## Regolamento concernente scambio di note tra Italia ed Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 agosto 1954, n. 844 , recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, concluso a Roma il 14 marzo 1952; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1973, n. 1087 , concernente esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1981, n. 812 , sulla stessa materia; Visto l'articolo 17, commi 1, lettera a), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, con allegati, effettuato a Roma l'11 settembre 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli FLICK Registrato ullu Corte dei conti il 24 settembre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' Art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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