Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 337/1964

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Pubblicato: 01/06/1964 In vigore dal: 19/03/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1964, n. 337

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 337/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1964, n. 337 ## Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1917 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dei 4 febbraio 1947 ), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1949 ), con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto; Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239 ; Vista la domanda con la quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dal V Congresso nazionale straordinario tenutosi in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, e modificato con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 1963 , adottata dal Consiglio nazionale dell'Associazione a seguito di mandato ad esso conferito dal VI Congresso nazionale tenutosi in Verona nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1963; Visti gli atti d'istruttoria; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: È approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, annesso al presente decreto, composto di n. 39 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 1964 SEGNI MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 86. - VILLA

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