Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 337/1985

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 10/07/1985 In vigore dal: 25/02/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1985, n. 337

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 337/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1985, n. 337 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 983, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali. Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali Art. 984. - È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in "scienza e tecnica delle piante officinali" che conferisce il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali. Art. 985. - La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia dell'Università di Napoli. Art. 986. - La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali. Art. 987. - La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 988. - Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi. Art. 989. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ove previsto. Art. 990. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982 . Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 991. - La commissione giudicatrice è nominata dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di farmacia. Essa è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da due professori che insegnano nella scuola stessa. La commissione nel suo interno stabilisce chi deve espletare le funzioni di segretario. Art. 992. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: complementi di botanica farmaceutica; botanica fitognostica ed erboristica; ecologia e fitogeografia; complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni; fitofarmacia; complementi di chimica organica vegetale. 2° Anno: farmacognosia generale e speciale; farmacologia speciale delle droghe; tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe; genetica; industria e commercio erboristico; analisi delle piante medicinali; identificazione di costituenti di piante medicinali. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente. Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola, e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7 , 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Per lo svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività, la scuola di specializzazione in "scienza e tecnica delle piante officinali" può disporre del personale docente e non docente afferente agli istituti e ai dipartimenti della facoltà. Art. 993. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 994. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 995. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su uno o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in "scienza e tecnica delle piante officinali". Art. 996. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 997. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonchè da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. Ad esso si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali universitari. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo della facoltà di farmacia che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 998. - Il direttore è nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il direttore presiede il consiglio della scuola, vigila sul buon andamento di essa, trasmette al preside della facoltà di farmacia gli atti e le deliberazioni del consiglio stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1985 Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 342

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