Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 338/1981

Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1 luglio 1979, di indennita' di rischio e insalubrita', di maneggio valori e di servizio notturno.

Pubblicato: 01/07/1981 In vigore dal: 03/04/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1981, n. 338

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 338/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1981, n. 338 ## Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1 luglio 1979, di indennita' di rischio e insalubrita', di maneggio valori e di servizio notturno. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 96 ; Visti gli accordi del 4 luglio 1980 intervenuti tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Monopoli e fra il Governo e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dei monopoli di Stato (A.N.D.A.M.S.), con i quali si è convenuto di dare attuazione alla disciplina già concordata, concernente la concessione di indennità di rischio e insalubrità al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Decreta: Art. 1 Indennità di rischio e insalubrità Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennità giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrità per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale. Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella: Gruppi di appartenenza Importo I L. 1.500 II L. 1.350 III L. 1.050 IV L. 600 Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonchè delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

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