Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 339/1957
Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana dei bacini montani dei fiumi Aterno e Tavo ricadenti nella provincia de L'Aquila.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1957, n. 339
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 339/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1957, n. 339
## Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana dei bacini
montani dei fiumi Aterno e Tavo ricadenti nella provincia de
L'Aquila.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste de L'Aquila in data 28 luglio 1955, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dei fiumi Aterno e Tavo in provincia de L'Aquila; Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 4065 in data 31 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 154506 in data 14 febbraio 1957 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e l' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il bacino dei fiumi Aterno e Tavo, ricadente in provincia de L'Aquila, esteso per ha. 97.886, e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1957 GRONCHI COLOMBO - ROMITA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 156. - CARLOMAGNO
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