Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 34/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1955, n. 34
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 34/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1955, n. 34
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 26 ottobre 1940, n. 2069 ; 4 maggio 1942. n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242 , con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 ; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619 ; 18 luglio 1949, n. 882 ; 20 ottobre 1949, n. 989 ; 20 ottobre 1949, n. 991 , 20 ottobre 1949, n. 1178 ; 30 ottobre 1949; n. 1152 ; 11 giugno 1950, numero 622 ; 16 novembre 1950, n. 1313 ; 11 maggio 1951, n. 653 ; 27 ottobre 1951, n. 1813 ; 14 aprile 1952, numero 888 ; 16 agosto 1952, n. 2589 ; 19 settembre 1952, n. 1697 ; 11 marzo 1953, n. 565 ; 12 maggio 1953, numero 570 ; 25 agosto 1953, n. 834 e 26 ottobre 1954, n. 1232 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto n. 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 58, e aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 59. - Sono annessi alla Facoltà i seguenti istituti scientifici: 1) Istituto di filologia classica; 2) Istituto di filologia romanza; 3) Istituto di filologia moderna; 4) Istituto di filologia slava; 5) Istituto di glottologia; 6) Istituto di storia greca; 7) Istituto di epigrafia greca; 8) Istituto di storia romana, suddiviso nelle sezioni: a) storia romana; b) epigrafia latina; 9) Istituto di antichità greche e romane; 10) Istituto di storia medioevale; 11) Istituto di storia moderna; 12) Istituto di paleografia; 13) Istituto di filosofia; 14) Istituto di studi storico-religiosi; 15) Istituto di paletnologia; 16) Istituto di etruscologia e antichità italiche; 17) Istituto di archeologia e storia dell'arte antica, suddiviso nelle sezioni: a) archeologia e storia dell'arte antica; b) numismatica; c) archeologia dell'Africa romana; 18) Istituto di topografia antica, suddiviso nelle sezioni: a) topografia dell'Italia antica; b) topografia romana; 19) Istituto archeologia cristiana; 20) Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna, suddiviso nelle sezioni: a) storia dell'arte medioevale; b) storia dell'arte moderna; 21) Istituto di storia della musica; 22» Istituto di studi orientali; 23) Istituto di studi bizantini; 24) Istituto di geografia; 25) Istituto di civiltà primitive; 26) Istituto di storia delle tradizioni popolari. Il Consiglio di Facoltà determina, secondo il criterio dell'affinità di materia, gli istituti cui i professori e, se necessario, i liberi docenti faranno capo. Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunta quello di: "reumatologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 175. - CARLOMAGNO
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