Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 341/1958
Norme di attuazione della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e di coordinamento della stessa con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1958, n. 341
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 341/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1958, n. 341
## Norme di attuazione della legge 19 dicembre 1956, n. 1442,
sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari e di coordinamento della stessa con la legge 18
ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 11 della legge 19 dicembre 1956, n. 1442 , concernente la delega al Governo per l'emanazione delle norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della stessa legge con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , e con le altre leggi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Qualora la cauzione, a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua effettiva efficienza, il Primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di un mese, trascorso inutilmente il quale, lo sospende dalle funzioni". Al primo comma dell'art. 27 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , sono sostituiti i seguenti: "L'ufficiale giudiziario non può essere addetto ad un ufficio della sede nella quale esercitano il patrocinio legale o prestano servizio come magistrati parenti sino al secondo grado od affini nel primo grado. Non può essere addetto alla Corte di cassazione qualora presso la stessa Corte esercitino il patrocinio legale o siano in servizio come magistrati parenti od affini nei gradi innanzi indicati. L'ufficiale giudiziario non può essere, inoltre, destinato ad un ufficio del luogo dove avesse, sino a cinque anni prima esercitato il commercio o dove lo esercitano i genitori o la moglie". Il primo comma dell'art. 66 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "L'azione disciplinare è promossa dal Ministro per la grazia e giustizia d'ufficio ovvero su richiesta del Primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello ovvero del procuratore generale presso le Corti stesse". L' art. 83 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1478; essi possono essere addetti alla Corte di cassazione, all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, rispettivamente presso la Corte di appello o presso il tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla pretura". L' art. 127 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è obbligatoria la cassa unica. L'amministrazione della cassa spetta all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è unico custode e responsabile, la mancanza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario. Qualora l'importo delle somme riscosse sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario". L' art. 128 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario, detratte le spese nella misura del 10 per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e le quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dello art. 156. L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno del deposito. Il fondo per le spese di ufficio, costituito ai sensi del precedente primo comma e del quarto comma dello art. 119, è amministrato dall'ufficiale giudiziario dirigente, coadiuvato se necessario, da revisori, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi". L' art. 129 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Nella sede di Roma gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui all'articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili. A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce, detraendo le spese nella misura del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei proventi stessi e tenendo conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 156. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della percentuale di cui al precedente art. 124, al netto del dieci per cento per spese e delle somme dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari a norma del predetto art. 156, primo comma n. 2. L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto è proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalità previsti dal terzo comma dello art. 128". L' art. 157 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio devono ripartire tra loro in quote uguali i proventi e la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettanti. L'ufficiale giudiziario dirigente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per regolare congedo. Delle operazioni di riparto è redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito". L' art. 158 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 , è sostituito dal seguente: "Nella sede di Roma gli aiutanti ufficiali giudiziari della Corte di cassazione e quelli addetti all'ufficio unico devono mettere in comunione e ripartire tra loro in quote eguali i proventi e la percentuale di cui allo articolo precedente, secondo le norme contenute nello stesso articolo, in quanto applicabili. A tal fine, l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di cassazione, nei primi cinque giorni di ogni mese, trasmette all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello lo stato dei proventi riscossi nel mese precedente, distinti per voce. Comunica, inoltre, non appena gli sia pervenuto, l'importo della parte di percentuale di cui al precedente art. 156. L'eventuale reclamo contro le operazioni di riparto e proposto al presidente della Corte di appello nei termini e con le modalità previsti dal terzo comma dello art. 157".
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