Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 343/1986
Modificazioni agli articoli 1, 3 e 7 del regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1986, n. 343
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 343/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1986, n. 343
## Modificazioni agli articoli 1, 3 e 7 del regolamento per i servizi in
economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e relativo regolamento; Visto il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754 ; Ritenuta l'opportunità di elevare i limiti di spesa indicati all'art. 1, ultimo comma, e all'art. 3, secondo comma, del predetto regolamento, nonchè di adeguare la predetta normativa al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1986; Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il regolamento per i servizi in economia del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 754 , è modificato come segue: a) l'ultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: "Il limite massimo entro il quale potrà provvedersi in economia alle spese sopradette è stabilito in L. 24.000.000."; b) il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'Amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 400.000."; c) le parole contenute nel primo comma dell'art. 7 "ai sensi dell' art. 3, comma quarto, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796 " sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 "; d) il secondo comma dell'art. 7 è soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 21 NOTE Note alle premesse: Il regio decreto n. 2440/1923 reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento di esecuzione è stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . Il decreto del Presidente della Repubblica n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 1, 3 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 754/1976 , come modificati dal presente decreto, è il seguente: "Art. 1. - Le spese per i servizi del ministero del commercio don l'estero per le quali può essere disposta l'esecuzione in economia, ai sensi dell' art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive aggiunte e modificazioni, sempre quando le spese stesse non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato, sono le seguenti: a) spese per il funzionamento di commissioni, comitati e consigli, nonchè per l'esecuzione di corsi di perfezionamento (affitto di locali, affitto di apparecchi registratori, di amplificazione, di proiezione ed acquisto di materiale per il loro funzionamento; acquisto di generi di conforto, spese di trasporto, facchinaggi e custodia di materiale per eventuali riunioni fuori della sede del Ministero); b) spese per acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni varie, spese per i relativi abbonamenti e spese per lavori di rilegatura; c) spese per traduzioni, su presentazione di fattura da parte di ditte e società commerciali, semprechè l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale; d) spese per disegni, riproduzioni e materiale occorrente per l'esecuzione di detti lavori, spese per l'acquisto e la stampa di moduli e pubblicazioni tecniche ed amministrative, semprechè per l'urgenza o altri motivi speciali non si possa ricorrere al Provveditorato generale dello Stato; e) spese relative ad esigenze di rappresentanza del Ministro e del Sottosegretario di Stato in occasione di ricevimenti di delegazioni e di personalità estere ed italiane (addobbi, rinfreschi, colazioni di lavoro ed altre spese congeneri; stampe di inviti, fotografie; noleggio automezzi, ecc.) con esclusione delle spese estranee alle esigenze inerenti alle predette cariche di Ministro e Sottosegretario di Stato; i) spese per riparazione, manutenzione e custodia di autoveicoli e motoveicoli, spese per acquisto di pezzi di ricambio con l'osservanza delle norme del regolamento del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746 , spese per tasse di immatricolazione e spese per provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo; g) spese per manutenzione ordinaria, adattamenti e piccole riparazioni dei locali, degli infissi, degli ascensori, nonchè degli impianti idraulici, sanitari e di prevenzione degli incendi; h) spese per provviste per gli impianti di cui alla precedente lettera g); i) spese per riparazione e manutenzione di mobili, suppellettili, arredamenti, tappeti, orologi e macchine per ufficio; l) spese per pulizia locali; m) spese e rimborso di spese postali e telegrafiche; n) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero; o) spese per studi, rilevazioni ed analisi per lavori di carattere economico-commerciale e per acquisto del materiale occorrente; p) spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero (fitto di locali, arredamento, spese di ufficio e di rappresentanza, spese per prestazioni occasionali, attrezzatura, pubblicazioni, notiziari e bollettini, propaganda commerciale, piccole esposizioni di prodotti italiani ed altre analoghe); q) spese di viaggio e di trasporto, di ospitalità e di ricevimento per i partecipanti a convegni e conferenze organizzati dal Ministero e per la visita ad impianti industriali, a centri commerciali e ad uffici interessati al commercio con l'estero. Il limite massimo entro il quale potrà provvedersi in economia alle spese sopradette è stabilito in L. 24.000.000". "Art. 3. - Ferme restando le facoltà previste per i dirigenti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , l'esecuzione dei lavori sarà disposta per iscritto dal Ministro o dai delegati ad assumere impegni a carico del bilancio. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione centrale possono essere disposte direttamente dal consegnatario-cassiere fino al limite di L. 400.000". "Art. 7. - Al pagamento delle spese indicate all'art. 1 si provvede con ordinativi diretti ovvero - qualora le esigenze dei servizi o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano - mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati o a mezzo del consegnatario - cassiere ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 . Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 13 maggio 1924, n. 827 , e nell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e successive modificazioni".
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