Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 343/1994
Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di straordinaria amministrazione delle fabbricerie.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 343
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 343/1994
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 343
## Regolamento recante semplificazione del procedimento degli atti di
straordinaria amministrazione delle fabbricerie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che il termine assegnato alla competente commissione del Senato della Repubblica per l'emissione del parere è scaduto il 23 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione 1. L' art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 , è sostituito dal seguente comma: "3. L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis). - L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ). - I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferisono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo. (Omissis)". - La legge 20 maggio 1985, n. 222 , reca: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" ( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985 ). Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 , è il seguente: "Art. 40. (Omissis). 3. L'autorizzazione è data con decreto del Ministero dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, per le chiese amministrate da fabbricerie di nomina ministeriale; in ogni altro caso è concessa con decreto del prefetto. (Omissis)".
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