Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 345/1955

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 11/05/1955 In vigore dal: 14/03/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 345

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 345/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 345 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847 ; 26 ottobre 1940, n. 2058 ; 16 marzo 1942, n. 323 ; 24 ottobre 1942, n. 1597; e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932 ; 31 ottobre 1950, n. 1308 ; 11 aprile 1951, n. 953 ; 25 luglio 1952, n. 1501 ; 26 ottobre 1952, n. 4529 ; 10 febbraio 1953, n. 384 ; 30 luglio 1953, n. 715 e 24 settembre 1954, n. 1205 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 16) Sociologia; 17) Storia delle dottrine politiche. Art. 39. - Dall'elenco delle materie complementari del corso di laurea in scienze politiche è soppresso l'insegnamento di "legislazione del lavoro". Art. 40. - È soppresso il riferimento all'insegnamento complementare di legislazione del lavoro. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: 6) Storia della pedagogia; 7) Psicologia dell'età evolutiva. Art. 79. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica - indirizzo organico-biologico - è soppresso l'insegnamento di chimica di guerra. Sono poi aggiunti i seguenti insegnamenti: (*) Radiochimica; Chimica teorica; Spettroscopia; Strutturistica chimica; Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali). Dall'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è soppresso l'insegnamento di chimica di guerra. Sono poi aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: (*) Radiochimica; (*) Chimica teorica; (*) Strutturistica chimica. Il terz'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Si consiglia di scegliere, in via preferenziale, gli insegnamenti complementari tra quelli contrassegnati con asterisco, nell'elenco corrispondente all'indirizzo prescelto". L'ultimo capoverso è così modificato: "La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire variazioni arbitrarie da parte dello studente", Art. -82. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è soppresso l'insegnamento di "chimica applicata". Sono poi aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari: (*) Chimica teorica; (*) Radiochimica; (*) Spettroscopia; (*) Strutturistica chimica; (*) Chimica applicata ai materiali da costruzione. Viene aggiunto l'asterisco agli insegnamenti complementari di chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, chimica organica industriale, elettrochimica e scienza dei metalli. Dopo il penultimo capoverso è aggiunto quanto segue "Si consiglia di scegliere, in via preferenziale, gli insegnamenti complementari fra quelli segnati con asterisco". Alla fine dell'ultimo capoverso le parole: "La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi", sono sostituite dalle seguenti: "La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire variazioni arbitrarie da parte dello studente. Gli studenti che intendessero scegliere corsi complementari diversi dovranno chiedere la convalida alla Facoltà". Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: 14) Fisica atomica; 15) Fisica nucleare; 16) Elettrologia; 17) Elettronica; 18) Meccanica statistica; 19) Astrofisica. Nel penultimo capoverso, le parole finali "deve inoltre aver sostenuto e superato una prova di cultura generale di matematica e fisica" sono sostituite con le seguenti: "deve avere inoltre sostenuto e superato una prova di cultura generale". L'art. 86 è sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica teorica, di fisica superiore, di elettrotecnica, di mineralogia, comportano delle esercitazioni che ne fanno parte integrante". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: 13) Algebra superiore; 14) Analisi funzionale; 15) Calcolo tensoriale; 16) Relatività; 17) Meccanica non lineare; 18) Meccanica celeste; 19) Astronomia statistica. Nel capoverso successivo le parole "Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica importano ciascuno due esami distinti" sono sostituite dalle seguenti: "Gli insegnamenti biennali di analisi matematica, di geometria analitica e geometria descrittiva importano ciascuno due esami distinti". Nell'ultimo capoverso, le parole "deve inoltre aver sostenuto e superato una prova di cultura generale di matematica e fisica" sono sostituite dalle seguenti: "deve aver inoltre sostenuto e superato una prova di cultura generale". L'art. 92 è soppresso e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica teorica, di fisica superiore, di matematiche complementari, di mineralogia, di elettrotecnica, comportano delle esercitazioni che ne fanno parte integrante". Art. 93 - Alla fine dell'articolo le parole "di elettrotecnica ed eventualmente di fisica matematica" sono sostituite dalle seguenti: "di elettrotecnica e di fisica matematica". Art. 94. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è soppresso quello di "statistica". L'art. 95 è sostituito dal seguente: "I corsi fondamentali di fisica, di chimica generale e inorganica, di mineralogia, di geologia, di anatomia comparata e quelli complementari di antropologia, di chimica biologica, di geografia fisica, di paleontologia, di petrografia, di genetica comportano ciascuno un corso annuale di esercizi di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio. Alcune esercitazioni a carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursioni di campagna". L'art. 96 è sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli Istituti di botanica, zoologia, mineralogia, geologia, geografia fisica, antropologia, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'istituto. Non potrà essere ammesso all'internato di laurea lo studente che non abbia ancora superati gli esami di istituzioni di matematiche, chimica generale e inorganica e fisica. Di regola non potrà essere ammesso all'elaborazione della dissertazione di laurea in una determinata materia lo studente che non abbia ancora superato l'esame del relativo corso. Gli studenti che desiderano frequentare l'internato di un Istituto per elaborare la dissertazione in una materia del secondo biennio possono essere eventualmente autorizzati ad anticipare la iscrizione e a sostenere il relativo esame durante il primo biennio". Art. 97. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 12) Entomologia; 13) Patologia vegetale; 14) Citologia; 15) Embriologia sperimentale; 16) Fitogeografia ed ecologia vegetale. L'insegnamento complementare di statistica è sostituito con quello di: "Statistica e biometria". L'art. 98 è così modificato: "I corsi di fisica, di chimica generale e inorganica, di anatomia comparata, di antropologia, di geologia, di chimica biologica, di paleontologia e di genetica comportano ciascuno un corso annuale di esercizio di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio. Alcune esercitazioni a carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursioni in campagna". L'art. 99 è abrogato e sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni come interno, uno degli Istituti di botanica, di zoologia, o di antropologia, oppure con l'approvazione della Facoltà, anche di anatomia umana, istologia, fisiologia, chimica biologica, patologia generale, igiene, entomologia agraria; in tale Istituto attenderà all'elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'Istituto stesso. Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia ancora superati gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica e di fisica. Di regola non potrà essere ammesso alla elaborazione della dissertazione di laurea in una determinata disciplina lo studente che non abbia ancora superato l'esame del relativo corso. Gli studenti che desiderano frequentare l'internato in un Istituto per elaborare la dissertazione in una materia del secondo biennio, possono essere eventualmente autorizzati ad anticipare la iscrizione e a sostenere il relativo esame durante il primo biennio". Art. 100. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è soppresso quello di astronomia. Agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: Giacimenti minerari; Micropaleontologia; Geotecnica. L'art. 101 è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso biennale di fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ogni anno. I corsi di chimica generale ed inorganica di mineralogia, di geologia, di geologia applicata, di geografia fisica, di petrografia, di paleontologia, di fisica terrestre, e quelli complementari di antropologia, di botanica e di zoologia comportano un corso annuale di esercitazioni pratiche alcune delle quali potranno essere svolte come escursioni in campagna". L'art. 102 è abrogato e sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni come interno uno degli Istituti di mineralogia, geologia, geografia fisica, e fisica terrestre, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'Istituto. Quando risulti opportuno al fine della assegnazione dello sviluppo di una tesi di laurea ad indirizzo misto, è consentito che l'internato biennale si compia in due Istituti affini (un anno in geologia ed uno in geografia fisica e fisica terrestre; un anno in mineralogia ed uno in geologia; un anno in mineralogia ed uno in fisica terrestre). Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato gli esami di Istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica, di fisica sperimentale, e di mineralogia. Di regola non potrà essere ammesso all'elaborazione della tesi di laurea in una determinata materia lo studente che non abbia superato l'esame del rispettivo corso". Art. 107. - La dizione "Stazione di biologia marina di Chioggia" è cambiata in quella di: "Stazione idrobiologica di Chioggia". All'art. 125 relativo al triennio di studi di applicazione d'ingegneria, l'insegnamento complementare di tecnologie speciali è soppresso. Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni sono aggiunti quelli di: Tecnologie speciali elettriche; Tecnologie speciali meccaniche; Motori e macchine agricole; Geotecnica; Impianti interni; Tecnica del freddo; Idrografia; Elettrotecnica applicata; Servomeccanismi e misuratori meccanici; Organizzazione industriale. Il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso. Art. 132. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di ingegneria è aggiunto quello di: "Istituto di costruzioni marittime". La dizione di: "Istituto di idraulica" è sostituita con quella di: "Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche". Art. 137. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: "Tecnica delle colture irrigue". Art. 138. - L'ottavo capoverso è modificato come segue: "L'esame di matematica deve precedere gli esami di topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno, di idraulica agraria con applicazioni di disegno e di meccanica agraria con applicazione di disegno". Il decimo capoverso è così modificato: "Gli esami di chimica agraria e di microbiologia agraria e tecnica devono precedere gli esami di industrie agrarie e di agronomia generale e coltivazioni erbacee". Dopo l'art. 173 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali "Corso di perfezionamento in matematica" Art. 174. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un "corso di perfezionamento in matematica" a carattere didattico-professionale, particolarmente dedicato a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento presso le scuole medie. Art. 175. - La durata del corso è di un anno accademico. Le materie di insegnamento sono: didattica matematica, complementi di matematica, esercitazioni di matematica. Art. 176. - Possono iscriversi al corso i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica. Agli iscritti al corso che avranno superati gli esami nelle discipline di cui all'articolo precedente verrà rilasciato dal rettore un certificato di frequenza ed esami. Art. 177. - Il corso di perfezionamento in matematica viene tenuto presso il seminario matematico dell'Università. Art. 178. - A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare le tasse fissate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 179. - Il corso è diretto da un direttore nominato dal Consiglio del seminario matematico. Il direttore dura in carica un anno e può essere confermato. Gli insegnamenti sono affidati a professori ed assistenti scelti dal Consiglio direttivo del seminario matematico, Scuola di specializzazione in studi talassografici Art. 180. - Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa la scuola di specializzazione in studi talassografici, che si propone di promuovere gli studi fisici e biologici del mare, e di preparare il personale specializzato per le ricerche talassografiche, anche nelle loro applicazioni. Art. 181. - La scuola è retta da un direttore, nominato dal rettore dell'Università, su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze. Il direttore è coadiuvato da un Consiglio della scuola, costituito dai professori di ruolo che vi tengono insegnamenti. Art. 182. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche, in chimica, in fisica ed in geografia. Art. 183. - La durata degli studi è di due anni. Art. 184. - I corsi della scuola comprendono le seguenti materie obbligatorie: geografia marina, oceanografia fisica, chimica delle acque, oceanografia biologica, zoologia marina, botanica marina, geologia marina, petrografia dei sedimenti marini, batteriologia marina, talassobiologia applicata. I predetti corsi saranno integrati con esercitazioni pratiche in laboratorio e in mare, con dimostrazioni e cicli di conferenze. Ciascun anno il Consiglio della scuola predispone il programma dei corsi. Art. 185. - Gli iscritti alla scuola saranno tenuti alla frequenza di tutte le manifestazioni didattiche e alla frequenza in qualità di interni per un biennio di uno dei seguenti Istituti della Facoltà di scienze: zoologia, anatomia comparata, botanica, geologia, mineralogia, chimica generale, geofisica, Stazione idrobiologica di Chioggia. Alla fine di ciascun corso gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami delle materie obbligatorie. Alla fine del biennio sosterranno un esame di diploma consistente nella discussione di una tesi sperimentale su argomento talassografico. Art. 186. - Il Consiglio di amministrazione stabilirà su proposta del Consiglio della Facoltà l'ammontare delle tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare. Art. 187. - La scuola rilascia il diploma di specialista in studi talassografici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 121. - CARLOMAGNO

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