Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 345/1965
Modifiche all'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. 345
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 345/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. 345
## Modifiche all'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente dalla
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , con il quale è stato approvato il Regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); Visto l' art. 1331 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ;. Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile: Decreta: Art. 1 Articolo unico Il secondo comma dell'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952. n. 328, è sostituito dal seguente: "Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l'estero, nonchè in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del Codice". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1965 SARAGAT MORO - REALE - SPAGNOLLI - ANDREOTTI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 52. - VILLA
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