Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 346/1959

Modificazioni all'art. 20 del regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361.

Pubblicato: 12/06/1959 In vigore dal: 06/04/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1959, n. 346

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 346/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1959, n. 346 ## Modificazioni all'art. 20 del regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Visto il regio decreto 13 luglio 1903, n. 361 , che approva il regolamento che determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A parziale modifica del sesto comma dell'art. 20 del regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose, approvato con regio decreto 13 luglio 1903, n. 361 , i detonatori privi di inneschi e i detonatori muniti di inneschi elettrici oppure collegati con una miccia, appartenenti al gruppo secondo della categoria XIV, possono essere trasportati a bordo delle navi da carico, senza limite di peso, alle seguenti condizioni: 1) i detonatori privi di inneschi devono essere sistemati, in numero di cento al massimo, ben protetti contro il pericolo di accensione e con interposizione di materiale di imbottitura, in recipienti di lamiera o di cartone impermeabile. I recipienti di lamiera devono essere rivestiti internamente di materia plastica. I coperchi devono essere fissati mediante nastro adesivo. I recipienti stessi, in numero di cinque al massimo, devono essere riuniti in un pacco o collocati in una scatola di cartone. I pacchi o le scatole devono essere imballati in una cassa di legno con pareti di almeno 18 millimetri di spessore, chiusa con viti, oppure in un recipiente di lamiera; tanto le casse di legno quanto i recipienti di lamiera devono essere sistemati, con interposizione di materiale d'imbottitura, in una cassa di spedizione con pareti di almeno 18 millimetri di spessore, in modo che fra la cassa di legno o il recipiente di lamiera e la cassa di spedizione esista dappertutto uno spazio di almeno tre centimetri, riempito di materiale di imbottitura; 2) i detonatori muniti di inneschi elettrici devono essere uniti in pacchetti, nella quantità massima di cento detonatori per pacchetto, disposti alternativamente alle due estremità del pacchetto. Detti pacchetti, in numero di dieci al massimo, devono essere raccolti in un pacco collettore unico. I pacchi collettori, in numero di cinque al massimo, devono essere sistemati, con interposizione di materiale d'imbottitura, in una cassa di spedizione in legno con pareti di almeno 18 millimetri di spessore, oppure in un imballaggio di lamiera, in modo che, fra i pacchi collettori e la cassa di spedizione o l'imballaggio di lamiera, esista dappertutto uno spazio di almeno tre centimetri riempito di materiale di imbottitura; 3) i detonatori collegati con miccia di polvere nera devono avere le micce arrotolate ad anello; dieci detonatori al massimo così approntati saranno riuniti in un rotolo imballato con carta. I rotoli, in numero massimo di dieci, devono essere sistemati, con interposizione di materiale di imbottitura in una cassetta di legno, con pareti di almeno 12 millimetri di spessore, chiusa con viti. Le cassette, in numero di dieci al massimo, devono essere sistemate, con interposizione di materiale di imbottitura, in una cassa di spedizione con pareti aventi uno spessore di almeno 18 millimetri in modo che, fra le cassette di imballaggio e la cassa di spedizione, esista dappertutto uno spazio di almeno tre centimetri riempito di materiale d'imbottitura; 4) il coperchio della cassa di spedizione deve essere chiuso mediante viti oppure con cerniere e ferri ribattuti; 5) ogni cassa di spedizione non deve pesare più di settantacinque chilogrammi; le casse di spedizione che pesano più di venticinque chilogrammi devono essere provviste di maniglie; 6) ogni cassa di spedizione deve essere provvista di una chiusura assicurata mediante piombi o sigilli, applicati su due teste di vite all'estremità dell'asse maggiore del coperchio, oppure mediante ferri ribattuti, oppure a mezzo di un nastro portante la marca di fabbrica; ed applicato sul coperchio ed almeno su due pareti opposte della cassa; 7) le casse contenenti detonatori devono essere stivate in spazi riservati sul ponte, ben sorvegliati, asciutti e preservati, per quanto possibile, da eccessive elevazioni di temperatura; 8) le casse contenenti detonatori devono essere tenute rigorosamente separate dalle sostanze pericolose appartenenti alle altre categorie e anche da quelle appartenenti alla stessa categoria XIV. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 1959 GRONCHI SEGNI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 1. - VILLA

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