Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 346/1960

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 03/05/1960 In vigore dal: 09/03/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 346

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 346/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 346 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 , modificato con, regio decreto 16 ottobre 1940 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Ottica fisiologica". Art. 1 Art. 130. - All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte quelle di "Medicina legale e delle assicurazioni" e di "Malattie del sangue e del ricambio". Art. 155. - Il primo comma, riguardante le tasse dovute per l'iscrizione e frequenza alle Scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia, è modificato nel senso che esse vengono fissate nella misura del 50% in più di quelle stabilite per il corso di laurea in Medicina e chirurgia. Dopo l'art. 174, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti le Scuole di specializzazione in "Medicina legale e delle assicurazioni" ed in "Malattie del sangue e del ricambio". Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni Art. 175. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni ha la durata di tre anni. La Scuola non può accogliere più di dieci iscritti per ciascun anno di corso. Art. 176. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° anno: 1) Medicina legale, penale e civile (1° corso); 2) Medicina legale assicurativa (1° corso); 3) Elementi di diritto pubblico e privato; 4) Elementi di diritto penale e processuale penale; 5) Traumatologia forense (semeiotica) (1° corso); 6) Tossicologia forense; 7) Esami di laboratorio; microscopia clinica (1° corso). 2° anno: 1) Medicina legale, penale e civile (2° corso); 2) Medicina legale assicurativa (2° corso); 3) Legislazione del lavoro e delle assicurazioni; 4) Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni; 5) Traumatologia forense (semeiotica) (2° corso); 6) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico-legali); 7) Malattie del lavoro; 8) Esami di laboratorio: microscopia clinica (2° corso). 3° anno: 1) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico-legali) (2° corso); 2) Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomopatologia; 3) Polizia scientifica medico-giudiziaria; 4) Psicopatologia forense e antropologia criminale; 5) Esami di laboratorio: microscopia clinica (3° corso). Scuola di specializzazione in malattie del sangue e del ricambio Art. 177. - È istituita presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Catania una Scuola di specializzazione in malattie del sangue e del ricambio. Art. 178. - Direttore della Scuola sarà il direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania. Art. 179. - La Scuola svolge un corso triennale alla fine del quale i candidati che avranno superato gli esami di profitto discuteranno una tesi scritta per il conseguimento del titolo di specialista in malattie del sangue e del ricambio. Art. 180. - Sono ammessi alla Scuola non più di dieci laureati per ogni anno di corso. L'ammissione al primo corso sarà fatta tutti gli anni su proposta del direttore della Scuola in base ai titoli o previo esame qualora i richiedenti meritevoli superassero il numero di dieci. Art. 181. - Possono essere ammessi direttamente al 2° anno, sempre che la disponibilità dei posti lo consenta, i laureati in Medicina e chirurgia che abbiano prestato almeno tre anni di servizio in qualità di assistente effettivo od incaricato in un istituto universitario di Clinica medica o di Patologia medica o Semeiotica medica od almeno cinque anni di aiuto effettivo in un reparto di Medicina interna di un ospedale di prima categoria. In via transitoria per il primo anno di funzionamento della Scuola, potranno essere ammessi direttamente al secondo anno i medici che abbiano prestato servizio di assistente volontario e di medico interno per almeno cinque anni negli istituti di Clinica medica e di Patologia medica o di Semeiotica medica della Università di Catania. Art. 182. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologia del sangue; 2) Biochimica ematologica; 3) Metodologia ematologica; 4) Anatomia e fisiologia generale dell'apparato digerente; 5) Fisiologia generale del ricambio (1° corso). 2° anno: 1) Fisiopatologia generale del ricambio (2° corso); 2) Immunoematologia; 3) Anatomia e istologia patologica delle malattie del sangue e del ricambio; 4) Patologia speciale e clinica delle malattie del sangue; 5) Patologia speciale e clinica delle malattie del ricambio. 3° anno: 1) Diagnostica e terapia ematologica; 2) Diagnostica e terapia delle malattie del ricambio; 3) Radiodiagnostica e radioterapica delle malattie del sangue e del ricambio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 250. - VILLA

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