Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 348/1989

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

Pubblicato: 24/10/1989 In vigore dal: 25/09/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989, n. 348

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 348/1989 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989, n. 348 ## Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 ; Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567 ; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 9 dicembre 1988; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell' art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567 , di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 3060/1952 reca: "Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere". - Il testo dell'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con D P.R. n. 1068/1953, è il seguente: "Art. 47 (Criteri per la determinazione degli onorari). - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 7 del D P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente: "Art. 7 (Valore dell'incarico). - Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, è determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa. Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell'art. 2 e partendo da un minimo di L. 11.000.000 o, per pratiche tributarie, di L. 1.100.000 di tributo. L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali è compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo. Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo all'ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalità e di ogni altro accessorio. È fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato. Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, è stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte".

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