Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 351/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 14/07/1969 In vigore dal: 02/05/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 351

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 351/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 351 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 298 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola speciale di servizio sociale annessa alla facoltà di giurisprudenza. Scuola speciale di servizio sociale Art. 299. - Nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è istituita una scuola speciale di servizio sociale ai sensi e per gli effetti dello art. 20, terzo comma, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . La scuola si propone di preparare all'esercizio della professione di assistente sociale mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con le opportune esercitazioni pratiche. La scuola conferisce il diploma di assistente sociale. Art. 300. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione degli istituti tecnici e commerciali e degli istituti magistrali. Art. 301. - I proventi della scuola, costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, dell'università, di enti pubblici e privati, sono amministrati separatamente dalle entrate universitarie. La scuola ha un proprio bilancio che viene approvato dal consiglio di amministrazione dell'università, quale allegato del bilancio universitario. Art. 302. - Il consiglio della scuola è composto da un professore di ruolo della facoltà di giurisprudenza, nominato dal rettore su proposta della facoltà, dai docenti della scuola, che siano professori di ruolo o incaricati nell'ateneo; da un rappresentante di ciascuno degli enti o privati finanziatori della scuola da questi designati, dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che funge anche da segretario. Il consiglio delibera su tutte le proposte di natura didattica e disciplinare relative alla scuola. Art. 303. - Il direttore della scuola è il professore di ruolo della facoltà di giurisprudenza designato presidente del consiglio della scuola. Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina. Art. 304. - I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali e il personale della scuola, sono nominati dal rettore sentito il direttore della scuola. I docenti della scuola sono scelti tra i professori di ruolo, incaricati, liberi docenti e assistenti delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, magistero e medicina e chirurgia dell'Università di Parma e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali è affidata ad esperti di servizio sociale - I monitori - la cui attività è coordinata dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali. I docenti degli insegnamenti professionali, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed i monitori, debbono, di norma, possedere il diploma di "assistente sociale". Art. 305. - Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni. Art. 306. - Ogni anno può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora tale numero non sia raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami. Art. 307. - Le materie di insegnamento e i corsi della scuola sono i seguenti: Gruppo A: insegnamenti culturali di base: Elementi di diritto pubblico; Elementi di diritto privato; Elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale; Diritto penale e legislazione minorile (sem.); Legislazione assistenziale (sem.); Elementi di economia politica e di storia sociale (bienn.); Sociologia e antropologia culturale (bienn.); Psicologia generale, differenziale, clinica; Corso interdisciplinare sullo sviluppo psicofisico dell'individuo (bienn.); Biologia e fisiologia umana; Igiene e medicina sociale (sem.). Gruppo B: insegnamenti professionali: Corso introduttivo di servizio sociale; Servizio sociale individuale (trienn.); Servizio sociale di gruppo (bienn.); Servizio sociale di comunità (bienn.); Amministrazione dei servizi sociali; Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale (trienn.); Etica professionale. Le esercitazioni pratiche si svolgono nell'ambito dei singoli insegnamenti a scopo di illustrazione, applicazione ed integrazione della parte teorica. I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, vengono effettuati, nei singoli anni di corso, presso enti e istituzioni adatti, sotto la guida di "supervisori". Art. 308. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami gli iscritti dovranno avere ottenuto le relative firme di frequenza alle lezioni. Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno avere superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola. La commissione per l'esame di diploma è composta di sette membri scelti dal rettore fra gli insegnanti della scuola. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scelta fra le materie d'insegnamento della scuola. L'argomento della dissertazione di diploma dovrà essere concordato con l'insegnante della materia prescelta, almeno quattro mesi prima della discussione. Art. 309. - La scuola potrà avere un regolamento da approvare dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola. Norma transitoria Alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli iscritti provenienti da altre scuole di servizio sociale, possono chiedere l'abbreviazione degli studi, in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del consiglio della scuola, al 2° e al 3° anno di corso alla discussione della tesi di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 116. - CARUSO

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